Sentenza 161/1995 (ECLI:IT:COST:1995:161)
Massima numero 21411
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 161/95 F. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - DIVIETO, A PARTIRE DAL TRENTESIMO GIORNO PRECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI (O DEL REFERENDUM) DI OGNI PUBBLICITA', ANCHE SE RELATIVA A SUCCESSIVE CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE - RICONOSCIUTA ECCESSIVITA' E IRRAGIONEVOLEZZA, NELLA PARTE IN CUI LA NORMA SI APPLICA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DEI PROMOTORI DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 CHE AL RIGUARDO HANNO SOLLEVATO IL CONFLITTO - NON SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
SENT. 161/95 F. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - DIVIETO, A PARTIRE DAL TRENTESIMO GIORNO PRECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI (O DEL REFERENDUM) DI OGNI PUBBLICITA', ANCHE SE RELATIVA A SUCCESSIVE CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE - RICONOSCIUTA ECCESSIVITA' E IRRAGIONEVOLEZZA, NELLA PARTE IN CUI LA NORMA SI APPLICA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI DEI PROMOTORI DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 CHE AL RIGUARDO HANNO SOLLEVATO IL CONFLITTO - NON SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ISTANZA DI SOSPENSIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 (recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"), secondo la quale, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del 'referendum'), e' vietata ogni forma di pubblicita', anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie, deve ritenersi eccessiva e irragionevole - e percio' lesiva delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto di attribuzione 'de quo' - nella parte in cui si applica alle campagne referendarie. In proposito, infatti, premesso che riguardando la materia l'esercizio di un diritto politico fondamentale, le limitazioni contestate - secondo la costante giurisprudenza della Corte - devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio, tanto piu' perche' disposte con un provvedimento governativo provvisorio non ancora approvato dalla maggioranza parlamentare, va rilevato che, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicita' puo' trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicita', al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non si prospetta per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, si' da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicita'. Ancor piu' grave ed evidente la riscontrata irragionevolezza appare in relazione a quella parte della disposizione che vieta la pubblicita' per i periodi in cui si succedono varie consultazioni elettorali e referendarie, divieto che - oltre a risultare del tutto ingiustificato anche rispetto al fine, sotteso alla norma, di preservare la liberta' psicologica dell'elettore nell'imminenza del voto - e' tale da poter condurre, in presenza di una consultazione referendaria preceduta da consultazioni elettorali, alla pratica eliminazione dello strumento pubblicitario. Pertanto, assorbita ogni pronuncia in ordine alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, deve dichiararsi che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del d.l. 20 marzo 1995, n. 83, con conseguente annullamento della disposizione stessa 'in parte qua'. red.: S. Pomodoro
La disposizione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 (recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"), secondo la quale, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del 'referendum'), e' vietata ogni forma di pubblicita', anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie, deve ritenersi eccessiva e irragionevole - e percio' lesiva delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto di attribuzione 'de quo' - nella parte in cui si applica alle campagne referendarie. In proposito, infatti, premesso che riguardando la materia l'esercizio di un diritto politico fondamentale, le limitazioni contestate - secondo la costante giurisprudenza della Corte - devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio, tanto piu' perche' disposte con un provvedimento governativo provvisorio non ancora approvato dalla maggioranza parlamentare, va rilevato che, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicita' puo' trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicita', al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non si prospetta per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, si' da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicita'. Ancor piu' grave ed evidente la riscontrata irragionevolezza appare in relazione a quella parte della disposizione che vieta la pubblicita' per i periodi in cui si succedono varie consultazioni elettorali e referendarie, divieto che - oltre a risultare del tutto ingiustificato anche rispetto al fine, sotteso alla norma, di preservare la liberta' psicologica dell'elettore nell'imminenza del voto - e' tale da poter condurre, in presenza di una consultazione referendaria preceduta da consultazioni elettorali, alla pratica eliminazione dello strumento pubblicitario. Pertanto, assorbita ogni pronuncia in ordine alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, deve dichiararsi che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del d.l. 20 marzo 1995, n. 83, con conseguente annullamento della disposizione stessa 'in parte qua'. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte