Sentenza 162/1995 (ECLI:IT:COST:1995:162)
Massima numero 21415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/05/1995;  Decisione del  10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21416


Titolo
SENT. 162/95 A. REGIONE SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' CON LA QUALE VIENE CENSURATA, PER INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA ATTUALMENTE PREVISTA DALLA LEGGE STATALE, L'INELEGGIBILITA' DEL TITOLARE DI FARMACIA CONVENZIONATA CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, CHE IL COMUNE STESSO CONCORRE A COSTITUIRE - IMPUGNAZIONE DI NORMA ESTRANEA A TALE CENSURA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE A DETTA NORMA.

Testo
Inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la norma, cui il giudice rimettente estende l'impugnativa, stabilendo che restano ferme le cause di ineleggibilita' previste dalle disposizioni vigenti per la carica di consigliere comunale, e' estranea alla censura prospettata dal giudice stesso in ordine alla causa di ineleggibilita' del titolare di farmacia. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte