Sentenza 162/1995 (ECLI:IT:COST:1995:162)
Massima numero 21416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21415
Titolo
SENT. 162/95 B. REGIONE SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - INELEGGIBILITA' DEL TITOLARE DI FARMACIA CONVENZIONATA CON L' UNITA' SANITARIA LOCALE CHE IL COMUNE STESSO CONCORRE A COSTITUIRE - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA ATTUALMENTE PREVISTA DALLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 162/95 B. REGIONE SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - INELEGGIBILITA' DEL TITOLARE DI FARMACIA CONVENZIONATA CON L' UNITA' SANITARIA LOCALE CHE IL COMUNE STESSO CONCORRE A COSTITUIRE - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA ATTUALMENTE PREVISTA DALLA LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adottate dalle Regione Sicilia nell'esercizio della propria potesta' legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione ovvero si presentino diverse ove messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sua sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Nella specie, la legge regionale n. 31 del 1986, con la quale la Regione si era uniformata a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2, della legge statale n. 154 del 1981, stabilisce il divieto di eleggibilita' a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unita' sanitaria locale che il Comune stesso concorre a costituire. Ma il permanere di tale divieto - quale che sia il rapporto tra il territorio comunale e quello della unita' sanitaria locale, compreso quindi anche quello di coincidenza o di ricomprensione del primo rispetto al secondo - non trova ora piu' alcuna ragione giustificativa, una volta che il legislatore nazionale, abrogando tale comma con l'art. 2, della successiva l. n. 271 del 1991, ha limitato l'ambito applicativo della prevista causa di ineleggibilita', escludendone - come confermato anche dalla Corte di cassazione - i titolari di farmacia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, primo comma, n. 9, legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44, legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, e l'art. 9, quarto comma, stessa legge regionale n. 31 del 1986, riproduttivo dell'abrogato quarto comma dell'art. 2, l. n. 154 del 1981. - cfr. S. nn. 84/1994, 463/1992, 539/1990, 571/1989. red.: A.M. Marini
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adottate dalle Regione Sicilia nell'esercizio della propria potesta' legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella regione ovvero si presentino diverse ove messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale e purche', in ogni caso, tale diversita' di disciplina sua sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale. Nella specie, la legge regionale n. 31 del 1986, con la quale la Regione si era uniformata a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2, della legge statale n. 154 del 1981, stabilisce il divieto di eleggibilita' a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unita' sanitaria locale che il Comune stesso concorre a costituire. Ma il permanere di tale divieto - quale che sia il rapporto tra il territorio comunale e quello della unita' sanitaria locale, compreso quindi anche quello di coincidenza o di ricomprensione del primo rispetto al secondo - non trova ora piu' alcuna ragione giustificativa, una volta che il legislatore nazionale, abrogando tale comma con l'art. 2, della successiva l. n. 271 del 1991, ha limitato l'ambito applicativo della prevista causa di ineleggibilita', escludendone - come confermato anche dalla Corte di cassazione - i titolari di farmacia. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi l'art. 9, primo comma, n. 9, legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44, legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, e l'art. 9, quarto comma, stessa legge regionale n. 31 del 1986, riproduttivo dell'abrogato quarto comma dell'art. 2, l. n. 154 del 1981. - cfr. S. nn. 84/1994, 463/1992, 539/1990, 571/1989. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte