Sentenza 163/1995 (ECLI:IT:COST:1995:163)
Massima numero 21417
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  10/05/1995;  Decisione del  10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21342


Titolo
SENT. 163/95 B. BANCA - ISTITUTI DI CREDITO - NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 356 DEL 1990, PER LA 'RISTRUTTURAZIONE E DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO' - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO - APPROVAZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, ADOTTATO AI SENSI DEL TERZO COMMA, ART. 12 DEL DETTO DECRETO, AGGIUNTO DALL'ART. 43, D.LGS. N. 481 DEL 1992 - RICORSO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CASSE DI RISPARMIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO DENUNZIATO.

Testo
Come emerge dal d.lgs. n. 356 del 1990, contenente norme per la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio, gli 'enti pubblici conferenti' - cioe' gli originari enti creditizi pubblici che, attraverso la propria ristrutturazione, abbiano conferito in una societa' per azioni l'intera azienda - mentre, da un lato, non possono piu' esercitare direttamente l'impresa bancaria e possedere partecipazioni al controllo nel capitale di imprese diverse dalla societa' conferitaria, dall'altro possono, tuttavia, pur sempre restare collegate alle societa' bancarie conferitarie con un vincolo genetico e funzionale, la cui presenza puo' giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di 'attrazione'. Pertanto, se e finche' cio' si verifica, per le modifiche statutarie degli enti creditizi che hanno effettuato il conferimento (quale, nella specie, la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano), nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, trovano applicazione, non la disposizione dell'art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 356 del 1990 (aggiunto dall'art. 43, d.lgs. n. 481 del 1992) - il quale, ma solo se tra l'ente creditizio e la societa' conferitaria non sia rimasto il cennato collegamento, prevede la competenza del Ministro del tesoro - ma le norme dello Statuto speciale sull'ordinamento delle Casse di risparmio (art. 5, n. 3) e dell'art. 3 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. n. 234 del 1977, che entrambe prevedono la competenza della Regione. Percio', nella specie, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige contro il decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994, recante "Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano" - adottato, ma senza trovarvi fondamento, ai sensi del citato art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 356 del 1990 - deve dichiararsi che la competenza ad approvare le suddette modifiche non spetta allo Stato, ma, fin quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella societa' per azioni conferitaria, alla Regione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 234  art. 3    co. 1