Ordinanza 167/1995 (ECLI:IT:COST:1995:167)
Massima numero 21421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Titolo
ORD. 167/95 A. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - EDIFICAZIONE IN ZONE AGRICOLE - RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE AGRICOLO O DI ALTRA FIGURA ASSIMILATA E ACCERTAMENTO DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE DELL'OPERA CON L'ATTIVITA' AGRICOLA SVOLTA - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA CHI SVOLGE L'ATTIVITA' AGRICOLA IN MODO PROFESSIONALE E CHI NON L'ESERCITA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 167/95 A. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - EDIFICAZIONE IN ZONE AGRICOLE - RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE AGRICOLO O DI ALTRA FIGURA ASSIMILATA E ACCERTAMENTO DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE DELL'OPERA CON L'ATTIVITA' AGRICOLA SVOLTA - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA CHI SVOLGE L'ATTIVITA' AGRICOLA IN MODO PROFESSIONALE E CHI NON L'ESERCITA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, e' da escludersi, pertanto, la configurabilita' di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attivita' agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attivita' agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, e' da escludersi, pertanto, la configurabilita' di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attivita' agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attivita' agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte