Ordinanza 167/1995 (ECLI:IT:COST:1995:167)
Massima numero 21423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/05/1995;  Decisione del  10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21421  21422


Titolo
ORD. 167/95 C. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - EDIFICAZIONE IN ZONE AGRICOLE - RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA - CONDIZIONI - POSSESSO DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE AGRICOLO O DI ALTRA FIGURA ASSIMILATA E ACCERTAMENTO DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE DELL'OPERA CON L'ATTIVITA' AGRICOLA SVOLTA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione in una legge regionale, quale, nella specie, quella contenuta negli artt. 2, primo comma, e 3, della l. reg. Lombardia n. 93 del 1980, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al rilascio di concessione edilizia in zona agricola, per opere non destinate alla residenza, non puo' essere minimamente considerata lesiva dei principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte