Ordinanza 168/1995 (ECLI:IT:COST:1995:168)
Massima numero 21424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 168/95. PENSIONI - MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO - RISCATTO DEL PERIODO DI STUDI UNIVERSITARI - GRATUITA' - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI IN S.P.E. DELLE FORZE ARMATE NONCHE' ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 168/95. PENSIONI - MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO - RISCATTO DEL PERIODO DI STUDI UNIVERSITARI - GRATUITA' - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI IN S.P.E. DELLE FORZE ARMATE NONCHE' ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosita' di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalita' che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinita' o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorita' del limite di eta' pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), e' da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini
Come la Corte ha gia' affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosita' di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalita' che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinita' o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorita' del limite di eta' pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), e' da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte