Ordinanza 170/1995 (ECLI:IT:COST:1995:170)
Massima numero 21425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/05/1995; Decisione del
15/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Titolo
ORD. 170/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19, STATUTO LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE, DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 170/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19, STATUTO LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE, DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della liberta' sindacale, sancito dall'art. 39, Cost., di cui e' una specificazione l'art. 14, l. n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o a limitare l'attivita' sindacale dei lavoratori - la quale, tuttavia, e' soggetta, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attivita' aziendale - e quindi garantisce ai lavoratori stessi e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e, in genere, per manifestare il proprio pensiero. Conseguentemente, non risulta lesivo di tale principio ne' dei principi di liberta' di associazione e di manifestazione del pensiero, ulteriormente invocati dal giudice rimettente, l'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui consente alle sole rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentativita' prescritti dall'art. 19, stessa legge, e non anche ai singoli lavoratori, congiuntamente o disgiuntamente, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva in cui essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39, 18 e 21 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
Il principio della liberta' sindacale, sancito dall'art. 39, Cost., di cui e' una specificazione l'art. 14, l. n. 300 del 1970, impone agli imprenditori un mero obbligo negativo di astenersi da ogni comportamento diretto a impedire o a limitare l'attivita' sindacale dei lavoratori - la quale, tuttavia, e' soggetta, nei luoghi di lavoro, alla condizione di non recare pregiudizio al normale svolgimento dell'attivita' aziendale - e quindi garantisce ai lavoratori stessi e alle loro rappresentanze soltanto il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro per trattare materie attinenti ai loro interessi professionali o sindacali e, in genere, per manifestare il proprio pensiero. Conseguentemente, non risulta lesivo di tale principio ne' dei principi di liberta' di associazione e di manifestazione del pensiero, ulteriormente invocati dal giudice rimettente, l'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui consente alle sole rappresentanze sindacali aziendali aventi gli indici di rappresentativita' prescritti dall'art. 19, stessa legge, e non anche ai singoli lavoratori, congiuntamente o disgiuntamente, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva in cui essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39, 18 e 21 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte