Ordinanza 170/1995 (ECLI:IT:COST:1995:170)
Massima numero 21426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  15/05/1995;  Decisione del  15/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21425  21427


Titolo
ORD. 170/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19 STATUTO LAVORATORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Al concetto di iniziativa economica, che determina l'ambito di applicazione dell'art. 41, Cost., e' certamente estranea l'iniziativa sindacale. E' percio' del tutto fuor di luogo far richiamo a tale parametro per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 20, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui viene consentito alle sole rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19, stessa legge, di indire riunioni dei lavoratori dipendenti nell'unita' produttiva ove essi prestano la loro opera, su temi di interesse sindacale, con diritto alla normale retribuzione, nel limite di dieci ore annue. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 41, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte