Ordinanza 170/1995 (ECLI:IT:COST:1995:170)
Massima numero 21427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  15/05/1995;  Decisione del  15/05/1995
Deposito del 16/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21425  21426


Titolo
ORD. 170/95 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTIVITA' SINDACALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSEMBLEA - INDIZIONE SU TEMI DI INTERESSE SINDACALE, PRESSO I LOCALI DELL'AZIENDA, IN ORARIO DI LAVORO, CON NORMALE RETRIBUZIONE E NEL LIMITE DI DIECI ORE ANNUE - DIRITTO RISERVATO ALLE SOLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI COSTITUITE AI SENSI DELL'ART. 19, STATUTO LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le norme c.d. promozionali dello statuto dei lavoratori eccedono il contenuto della garanzia costituzionale della liberta' sindacale, per tradursi in un intervento giuridico-istituzionale qualificato da una funzione di sostegno dell'organizzazione sindacale dei lavoratori all'interno delle imprese, comportante obblighi positivi e oneri finanziari a carico dei datori di lavoro. Di conseguenza, trattandosi di una scelta di politica legislativa, il legislatore puo' discrezionalmente limitare la titolarita' dei diritti e dei poteri previsti nel titolo III dello statuto stesso o subordinarne l'esercizio a certe condizioni - come nel caso del diritto di assemblea - in guisa da assicurare che essi operino a sostegno dell'azione di organismi sindacali dotati di effettiva rappresentativita' dei dipendenti dell'azienda. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 20 dello statuto, che riserva il diritto di assemblea alle sole rappresentanze sindacali aziendali - aventi gli indici di rappresentativita' stabiliti dal precedente art. 19 - non puo' ritenersi lesivo del principio di razionalita' ne' del principio di eguaglianza, poiche', sotto tale profilo, e' da escludersi la comparabilita' di dette rappresentanze sia ai singoli lavoratori iscritti ai sindacati esterni sia alle rappresentanze aziendali costituite ex art. 14 statuto, ma prive dei requisiti del citato art. 19. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300). - V., per le ripetute dichiarazioni di non fondatezza concernenti l'art. 19, l. n. 300 del 1970, S. nn. 54/1974, 334/1988 e 30/1990. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte