Sentenza 177/1995 (ECLI:IT:COST:1995:177)
Massima numero 21434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  15/05/1995;  Decisione del  15/05/1995
Deposito del 17/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 177/95. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE DI TERZO AVVERSO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO (NELLA SPECIE: DECISIONE DI SECONDO GRADO) - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO - ESTENSIONE, 'EX' ART. 27 L. N. 87 DEL 1953, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA OMESSA PREVISIONE DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO NEI GIUDIZI INNANZI AL T.A.R..

Testo
La omessa previsione, da parte dell'art. 36 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'esperibilita', in favore del terzo, di un mezzo giurisdizionale eguale a quello previsto e disciplinato dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., contro la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in secondo grado, determina una situazione di contrasto con principio di eguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto, nonostante l'incidenza del giudicato del Consiglio di Stato nella sfera del terzo opponente, allo stato della disciplina del processo amministrativo, manca la possibilita' per il terzo medesimo di far valere le sue ragioni allo scopo di rimuovere il pregiudizio derivante dal giudicato che ha prodotto una situazione incompatibile con la sua. Infatti, pur considerando che la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l'intervento nel processo di soggetti che abbiano un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest'ultimo giudizio, nel caso in cui cio' non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze. Pertanto il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 113 Cost. - nella parte in cui non prevede tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato l'opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, deve estendersi la dichiarazione di illegittimita' costituzionale all'art. 28 della medesima legge, nella parte in cui non prevede, fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, l'opposizione di terzo ordinaria. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27