Sentenza 178/1995 (ECLI:IT:COST:1995:178)
Massima numero 21437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/05/1995; Decisione del
15/05/1995
Deposito del 17/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Titolo
SENT. 178/95 C. PENSIONI - DIRIGENTI DELLO STATO COLLOCATI A RIPOSO ANTERIORMENTE ALL'OTTOBRE 1989 - MIGLIORAMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AL PERSONALE IN SERVIZIO CON I DD.LL. NN. 413 DEL 1989, 344 DEL 1990 E CON LA L. N. 216 DEL 1992 - CORRISPONDENTE ESTENSIONE AI DETTI DIRIGENTI DEL BENEFICIO, MEDIANTE PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA, IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - IMPUGNAZIONE, NEI LORO INTERI TESTI, DI NORMATIVE ATTINENTI A MATERIA DIVERSA DA QUELLA CHE RIGUARDA LA QUESTIONE - GENERICITA' ED ETEROGENEITA' DELLA QUESTIONE STESSA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 178/95 C. PENSIONI - DIRIGENTI DELLO STATO COLLOCATI A RIPOSO ANTERIORMENTE ALL'OTTOBRE 1989 - MIGLIORAMENTI ECONOMICI ATTRIBUITI AL PERSONALE IN SERVIZIO CON I DD.LL. NN. 413 DEL 1989, 344 DEL 1990 E CON LA L. N. 216 DEL 1992 - CORRISPONDENTE ESTENSIONE AI DETTI DIRIGENTI DEL BENEFICIO, MEDIANTE PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA, IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE E SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - IMPUGNAZIONE, NEI LORO INTERI TESTI, DI NORMATIVE ATTINENTI A MATERIA DIVERSA DA QUELLA CHE RIGUARDA LA QUESTIONE - GENERICITA' ED ETEROGENEITA' DELLA QUESTIONE STESSA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
I decreti-legge nn. 413 del 1989 e 344 del 1990, nonche' la legge n. 216 del 1992, denunziati in quanto, nel prevedere miglioramenti economici in favore del personale in servizio del pubblico impiego, non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo, non rappresentano la 'sedes materiae' idonea a dar luogo ad un sindacato di costituzionalita' sulla mancata previsione, riguardo alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all' entrata in vigore della normativa stessa, di un meccanismo di perequazione del relativo trattamento. La questione risulta altresi' inficiata da genericita' ed eterogeneita', giacche' investe le leggi impugnate nei loro interi testi, senza che sia possibile identificare - come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte - le specifiche disposizioni cui riferire la denunzia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, Cost. - dei dd.ll. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. con modif. in l. 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344, conv. con modif. in l. 23 gennaio 1991, n. 21, nonche' della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992 n. 216). - V. massime A e B nonche', per analoga decisione su fattispecie riguardante l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, o. n. 306/1987. V. anche, S. n. 1/1991, dalla quale la Corte esclude che possano trarsi argomenti contro la decisione adottata. red.: A.M. Marini
I decreti-legge nn. 413 del 1989 e 344 del 1990, nonche' la legge n. 216 del 1992, denunziati in quanto, nel prevedere miglioramenti economici in favore del personale in servizio del pubblico impiego, non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo, non rappresentano la 'sedes materiae' idonea a dar luogo ad un sindacato di costituzionalita' sulla mancata previsione, riguardo alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all' entrata in vigore della normativa stessa, di un meccanismo di perequazione del relativo trattamento. La questione risulta altresi' inficiata da genericita' ed eterogeneita', giacche' investe le leggi impugnate nei loro interi testi, senza che sia possibile identificare - come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte - le specifiche disposizioni cui riferire la denunzia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, Cost. - dei dd.ll. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. con modif. in l. 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344, conv. con modif. in l. 23 gennaio 1991, n. 21, nonche' della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992 n. 216). - V. massime A e B nonche', per analoga decisione su fattispecie riguardante l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, o. n. 306/1987. V. anche, S. n. 1/1991, dalla quale la Corte esclude che possano trarsi argomenti contro la decisione adottata. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte