Ordinanza 182/1995 (ECLI:IT:COST:1995:182)
Massima numero 21440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 18/05/1995; Pubblicazione in G. U. 24/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 182/95. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EDILIZIA E URBANISTICA - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE - DISCIPLINA REGIONALE - OBBLIGO DEI COMUNI DI INDIVIDUARE, IN SEDE DI PIANIFICAZIONE, I MUTAMENTI D'USO DA ASSOGGETTARE A CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITA' DELLA CONCESSIONE ANCHE IN ALCUNE IPOTESI DI MUTAMENTO REALIZZATO SENZA OPERE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI PRINCIPIO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 182/95. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EDILIZIA E URBANISTICA - MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE - DISCIPLINA REGIONALE - OBBLIGO DEI COMUNI DI INDIVIDUARE, IN SEDE DI PIANIFICAZIONE, I MUTAMENTI D'USO DA ASSOGGETTARE A CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITA' DELLA CONCESSIONE ANCHE IN ALCUNE IPOTESI DI MUTAMENTO REALIZZATO SENZA OPERE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI PRINCIPIO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello 'ius superveniens', atteso che l'art. 16, comma secondo, della successiva legge regionale n. 6 del 1995 ha sostituito la disposizione impugnata, e che l'art. 25, ultimo comma, della l. n. 47 del 1985 - assunto quale norma "interposta" nel giudizio di costituzionalita' della normativa regionale - risulta sostituito e modificato dall'art. 8, comma secondo, del sopravvenuto d.l. 27 marzo 1995, n. 88. red.: L. Iannuccilli
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', per il riesame della rilevanza della questione alla stregua dello 'ius superveniens', atteso che l'art. 16, comma secondo, della successiva legge regionale n. 6 del 1995 ha sostituito la disposizione impugnata, e che l'art. 25, ultimo comma, della l. n. 47 del 1985 - assunto quale norma "interposta" nel giudizio di costituzionalita' della normativa regionale - risulta sostituito e modificato dall'art. 8, comma secondo, del sopravvenuto d.l. 27 marzo 1995, n. 88. red.: L. Iannuccilli
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 28/02/1985
n. 47
art. 25