Sentenza 185/1995 (ECLI:IT:COST:1995:185)
Massima numero 21444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  17/05/1995;  Decisione del  17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21445


Titolo
SENT. 185/95 A. REGIONE SICILIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE - NUOVE NORME INTRODOTTE CON LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1986, N. 21 - AMMISSIONE ALLA RELATIVA PROCEDURA DEI DIRIGENTI, O EQUIPARATI, INQUADRATI IN RUOLO ALLA DATA DEL 1 NOVEMBRE 1985, E NON, INVECE, DEI DIPENDENTI PROVENIENTI DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE INQUADRATI IN RUOLO IN BASE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 53 CON DECORRENZA DAL 31 DICEMBRE 1985 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, per la non prevista ammissione alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore, degli ex statali inquadrati in ruolo in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 53, va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata, per la Regione, dall'Avvocatura dello Stato. L'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata, infatti, cambierebbe il quadro legislativo alla cui stregua il T.A.R. rimettente dovra' pronunciarsi sul ricorso avverso l'annullamento dell'atto di conferimento della qualifica di dirigente, oggetto del giudizio 'a quo'. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte