Sentenza 185/1995 (ECLI:IT:COST:1995:185)
Massima numero 21445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  17/05/1995;  Decisione del  17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21444


Titolo
SENT. 185/95 B. REGIONE SICILIA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE - NUOVE NORME INTRODOTTE CON LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1986, N. 21 - AMMISSIONE ALLA RELATIVA PROCEDURA DEI DIRIGENTI, O EQUIPARATI, INQUADRATI IN RUOLO ALLA DATA DEL 1 NOVEMBRE 1985, E NON, INVECE, DEI DIPENDENTI PROVENIENTI DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE INQUADRATI IN RUOLO, IN BASE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1985, N. 53, CON DECORRENZA DAL 31 DICEMBRE 1985 - IRRAGIONEVOLEZZA DEL LIMITE TEMPORALE FISSATO - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 2, l. reg. della Sicilia 9 maggio 1986, n. 21, nella parte in cui nel novellare - riguardo alla procedura per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore nei ruoli regionali - l'art. 70 della precedente legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, ammette al relativo concorso (per titoli e colloquio) tutti i dirigenti o equiparati, che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, inquadrati nei ruoli stessi alla data del 1 novembre 1985, risulta viziato da intrinseca irrazionalita' per mancata considerazione, da parte del legislatore, della situazione determinatasi nei ruoli della Regione ad opera della precedente normazione e, in particolare, della l. 27 dicembre 1985, n. 53, la quale aveva disposto l'inserimento degli ex dipendenti statali comandati presso la regione - sulla base di una valutazione positiva del servizio reso e dell'interesse pubblico - in uno speciale ruolo transitorio, con inquadramento al 31 dicembre 1985. Ne', a giustificare la discriminazione, che ne consegue a danno di questi ultimi, vale eccepire la discrezionalita' del legislatore e il fatto che la norma denunciata introduce (rispetto al testo originario) un trattamento di favore non suscettibile di estensione, giacche' la salvaguardia di tale ambito di discrezionalita' non esime la Corte dall'accertare se non vi siano manifesti motivi di irrazionalita' e di ingiustizia. Pertanto - assorbita la censura dedotta in riferimento all'art. 97 Cost. - l'indicato art. 2 della legge regionale n. 21 del 1986, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 novembre 1985, anziche' a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986. - V. massima A. In tema di inquadramento di personale nel pubblico impiego, v., in generale, S. nn. 313/1994, 234/1994, 51/1994, 250/1993, 219/1993, 487/1991, 472/1990, 369/1990, 347/1990. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte