Sentenza 186/1995 (ECLI:IT:COST:1995:186)
Massima numero 21446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21447
Titolo
SENT. 186/95 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPORTANZA DI ESSA AL FINE DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO.
SENT. 186/95 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - IMPORTANZA DI ESSA AL FINE DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO.
Testo
Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata e' destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui e' derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento e' diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo e' necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, cosi' da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti
Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata e' destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui e' derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento e' diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo e' necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, cosi' da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte