Sentenza 186/1995 (ECLI:IT:COST:1995:186)
Massima numero 21447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  17/05/1995;  Decisione del  17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21446


Titolo
SENT. 186/95 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - LIBERAZIONE ANTICIPATA - REVOCA AUTOMATICA DEL BENEFICIO IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO NON COLPOSO COMMESSO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

Testo
L'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), che prevede la revoca del beneficio della liberazione anticipata qualora intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio medesimo, escludendo ogni apprezzamento in ordine alla compatibilita' o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto puo' assumere l'intervenuta condanna, implica una scelta legislativa volta ad privilegiare, attraverso un meccanismo improntato a un rigido automatismo sanzionatorio, la sola "buona condotta" del soggetto in espiazione di pena, relegando cosi' nell'ombra la funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l'essenza stessa dell'istituto. Tale norma, non consentendo di valutare se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione cui e' finalizzata l'esecuzione della pena, e' in contrasto con l'art. 27 Cost., e pertanto - restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati dal giudice 'a quo' - deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte