Sentenza 187/1995 (ECLI:IT:COST:1995:187)
Massima numero 21448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 187/95. ESECUZIONE FORZATA DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO E CREDITI IN ESSI ISCRITTI - NON SOTTOPONIBILITA' A SEQUESTRO O PIGNORAMENTO - INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO DEI TITOLARI DI TALI CREDITI CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAPPROPRIATO RICHIAMO AD ALTRO PARAMETRO.
SENT. 187/95. ESECUZIONE FORZATA DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO E CREDITI IN ESSI ISCRITTI - NON SOTTOPONIBILITA' A SEQUESTRO O PIGNORAMENTO - INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO DEI TITOLARI DI TALI CREDITI CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAPPROPRIATO RICHIAMO AD ALTRO PARAMETRO.
Testo
In seguito al d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito nella legge 1994, n. 71), che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in societa' per azioni entro il 31 dicembre 1996, e' venuta meno ogni differenza, per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (come, del resto, era gia' stato anticipatamente previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito. Percio' la impugnata disposizione dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti, non potendo piu' trovare giustificazione nel rilievo, solitamente addotto in passato, anche in sentenze della Cassazione, dell'"esigenza di evitare intralcio alla gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive", produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali, che si riflette in un privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, indebitamente sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.. La evidente offesa al principio di eguaglianza che ne consegue e' aggravata oltretutto dall'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non e' applicabile nelle procedure concorsuali. Pertanto l'art. 157, primo comma, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - risultando palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 Cost. - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.. - Cfr. Cass., n. 3782 del 1979. red.: S. Pomodoro
In seguito al d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito nella legge 1994, n. 71), che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in societa' per azioni entro il 31 dicembre 1996, e' venuta meno ogni differenza, per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (come, del resto, era gia' stato anticipatamente previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito. Percio' la impugnata disposizione dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti, non potendo piu' trovare giustificazione nel rilievo, solitamente addotto in passato, anche in sentenze della Cassazione, dell'"esigenza di evitare intralcio alla gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive", produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali, che si riflette in un privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, indebitamente sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.. La evidente offesa al principio di eguaglianza che ne consegue e' aggravata oltretutto dall'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non e' applicabile nelle procedure concorsuali. Pertanto l'art. 157, primo comma, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - risultando palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 Cost. - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.. - Cfr. Cass., n. 3782 del 1979. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte