Sentenza 188/1995 (ECLI:IT:COST:1995:188)
Massima numero 21451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Titolo
SENT. 188/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - REQUISITI - INSUFFICIENZA DELLA GENERICA DENUNCIA DI UN PRINCIPIO VIZIATO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OBBLIGO PER IL GIUDICE 'A QUO' DI INDICARE LE DISPOSIZIONI DELL'ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE CHE CONTENGONO IL PRINCIPIO - FATTISPECIE.
SENT. 188/95 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - REQUISITI - INSUFFICIENZA DELLA GENERICA DENUNCIA DI UN PRINCIPIO VIZIATO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OBBLIGO PER IL GIUDICE 'A QUO' DI INDICARE LE DISPOSIZIONI DELL'ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE CHE CONTENGONO IL PRINCIPIO - FATTISPECIE.
Testo
L'art. 23, primo comma, lett. a), della l. 11 marzo 1953, n. 87 non consente al giudice 'a quo' di limitarsi alla generica denuncia di un "principio", ma gli impone di individuare "le disposizioni" che lo conterrebbero, le quali disposizioni costituiscono il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., individuate in sentenza, rispettivamente, come a) e b), delle "norme, non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge ma rinvenute nell'ordinamento giuridico vigente dalla Corte di cassazione, relative alla ablazione del dominio ed acquisto di esso alla p.a. senza atti espropriativi, ma per effetto della (illecita) costruzione di opera pubblica su suolo altrui", nonche' delle "norme che, come sopra, prevedano l'acquisizione del dominio ed il sacrificio del diritto privato senza indennizzo o comprendano tale indennizzo nel risarcimento del danno, fondando sul fatto illecito la cennata acquisizione, ma escludendo la permanenza dell'illecito fino al risarcimento (od alla usucapione)"). red.: A. Greco
L'art. 23, primo comma, lett. a), della l. 11 marzo 1953, n. 87 non consente al giudice 'a quo' di limitarsi alla generica denuncia di un "principio", ma gli impone di individuare "le disposizioni" che lo conterrebbero, le quali disposizioni costituiscono il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., individuate in sentenza, rispettivamente, come a) e b), delle "norme, non corrispondenti a specifiche disposizioni di legge ma rinvenute nell'ordinamento giuridico vigente dalla Corte di cassazione, relative alla ablazione del dominio ed acquisto di esso alla p.a. senza atti espropriativi, ma per effetto della (illecita) costruzione di opera pubblica su suolo altrui", nonche' delle "norme che, come sopra, prevedano l'acquisizione del dominio ed il sacrificio del diritto privato senza indennizzo o comprendano tale indennizzo nel risarcimento del danno, fondando sul fatto illecito la cennata acquisizione, ma escludendo la permanenza dell'illecito fino al risarcimento (od alla usucapione)"). red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 1 lett. a)