Sentenza 188/1995 (ECLI:IT:COST:1995:188)
Massima numero 21453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Titolo
SENT. 188/95 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE ACQUISITIVA - INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELLA P.A. - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE NON CONSENTE DISCENDANO EFFETTI POSITIVI, NELLA SPECIE ACQUISITIVI, DA UN ATTO ILLECITO A FAVORE DEL SUO AUTORE - PRETESA INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATA L'ABLAZIONE DELLA PROPRIETA' - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER L'INGIUSTIFICATA OMESSA PREVISIONE DI UNA "SANATORIA" CHE EQUIPARI, QUANTO AGLI EFFETTI, LA ILLECITA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA ALLA ESPROPRIAZIONE - RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO SECONDO IL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - NON RICONDUCIBILITA', E QUINDI NON COMPARABILITA', DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA AD UNO SCHEMA TRASLATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 188/95 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE ACQUISITIVA - INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELLA P.A. - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE NON CONSENTE DISCENDANO EFFETTI POSITIVI, NELLA SPECIE ACQUISITIVI, DA UN ATTO ILLECITO A FAVORE DEL SUO AUTORE - PRETESA INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATA L'ABLAZIONE DELLA PROPRIETA' - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER L'INGIUSTIFICATA OMESSA PREVISIONE DI UNA "SANATORIA" CHE EQUIPARI, QUANTO AGLI EFFETTI, LA ILLECITA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA ALLA ESPROPRIAZIONE - RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO SECONDO IL CONSOLIDATO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - NON RICONDUCIBILITA', E QUINDI NON COMPARABILITA', DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA AD UNO SCHEMA TRASLATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualita' pratico-giuridica, subendo una trasformazione cosi' totale ed irreversibile - per la non restituibilita' del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprieta' per svuotamento dell'oggetto. E' proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalita' diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioe' l'acquisizione dell'opera di pubblica utilita' costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quo' e' percio' inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talche' va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita e' quindi un modo di acquisto della proprieta', previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprieta'. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta', S. n. 384/1990. red.: A. Greco
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualita' pratico-giuridica, subendo una trasformazione cosi' totale ed irreversibile - per la non restituibilita' del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprieta' per svuotamento dell'oggetto. E' proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalita' diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioe' l'acquisizione dell'opera di pubblica utilita' costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quo' e' percio' inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talche' va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita e' quindi un modo di acquisto della proprieta', previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprieta'. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprieta', S. n. 384/1990. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte