Sentenza 189/1995 (ECLI:IT:COST:1995:189)
Massima numero 21455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21456
Titolo
SENT. 189/95 A. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA - DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - 'RATIO'.
SENT. 189/95 A. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA - DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - 'RATIO'.
Testo
La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, essendo stata concepita dal legislatore nell'ambito di un complesso di istituti eccezionali volti ad assecondare la dissociazione dal fenomeno della criminalita' di tipo eversivo, costituisce uno strumento di natura squisitamente premiale, che relega sullo sfondo la funzione rieducativa, la quale, al contrario, rappresenta l'essenza della liberazione condizionale ordinaria regolata dall'art. 176 cod. pen.. La disposizione dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, secondo cui la liberazione condizionale e' revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', si correla intimamente al carattere premiale dell'istituto, cosi' da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici. - V. massima B. red.: G. Conti
La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, essendo stata concepita dal legislatore nell'ambito di un complesso di istituti eccezionali volti ad assecondare la dissociazione dal fenomeno della criminalita' di tipo eversivo, costituisce uno strumento di natura squisitamente premiale, che relega sullo sfondo la funzione rieducativa, la quale, al contrario, rappresenta l'essenza della liberazione condizionale ordinaria regolata dall'art. 176 cod. pen.. La disposizione dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, secondo cui la liberazione condizionale e' revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', si correla intimamente al carattere premiale dell'istituto, cosi' da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici. - V. massima B. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte