Sentenza 189/1995 (ECLI:IT:COST:1995:189)
Massima numero 21456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
17/05/1995; Decisione del
17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21455
Titolo
SENT. 189/95 B. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRA I CONDANNATI AMMESSI A TALE BENEFICIO E QUELLI AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA PREVISTA DALL'ART. 176 DEL CODICE PENALE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PLURALITA' DI SOLUZIONI RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 189/95 B. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE CONCESSA AI CONDANNATI PER REATI COMMESSI PER FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - REVOCA "IN OGNI TEMPO" DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SPECIALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRA I CONDANNATI AMMESSI A TALE BENEFICIO E QUELLI AMMESSI ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE ORDINARIA PREVISTA DALL'ART. 176 DEL CODICE PENALE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PLURALITA' DI SOLUZIONI RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, si differenzia nettamente, per disciplina positiva e 'ratio', dalla liberazione condizionale ordinaria prevista dall'art. 176 cod. pen.. Ne consegue che la questione di costituzionalita' dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, sollevata, per violazione del principio di uguaglianza tra condannati ammessi a godere di analoghi benefici e per violazione del principio della funzione rieducativa della pena, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale "in ogni tempo", impedendo cosi' il decorso del termine per ottenere la riabilitazione nonche' quello di prescrizione del reato, se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', ove accolta, darebbe vita ad una sorta di ibrido 'tertium genus' del tutto nuovo nel panorama degli istituti positivamente disciplinati, facendo cosi' assumere alla eventuale sentenza della Corte una funzione tipicamente "creativa" che, per la pluralita' delle possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, certo non le puo' essere riconosciuta. Spetta infatti soltanto al legislatore il potere di individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di emenda, quale e' la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della liberazione condizionale ordinaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304). - V. massima A. red.: G. Conti
La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, si differenzia nettamente, per disciplina positiva e 'ratio', dalla liberazione condizionale ordinaria prevista dall'art. 176 cod. pen.. Ne consegue che la questione di costituzionalita' dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, sollevata, per violazione del principio di uguaglianza tra condannati ammessi a godere di analoghi benefici e per violazione del principio della funzione rieducativa della pena, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale "in ogni tempo", impedendo cosi' il decorso del termine per ottenere la riabilitazione nonche' quello di prescrizione del reato, se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita', ove accolta, darebbe vita ad una sorta di ibrido 'tertium genus' del tutto nuovo nel panorama degli istituti positivamente disciplinati, facendo cosi' assumere alla eventuale sentenza della Corte una funzione tipicamente "creativa" che, per la pluralita' delle possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, certo non le puo' essere riconosciuta. Spetta infatti soltanto al legislatore il potere di individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di emenda, quale e' la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della liberazione condizionale ordinaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304). - V. massima A. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte