Ordinanza 191/1995 (ECLI:IT:COST:1995:191)
Massima numero 21457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  17/05/1995;  Decisione del  17/05/1995
Deposito del 23/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 191/95. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI GUIDA SOTTO INFLUENZA DI ALCOOL - SANZIONI - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI PENALI (ARRESTO E AMMENDA) E, ALL'ACCERTAMENTO DEL REATO, ANCHE PRIMA DELLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO, DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA, COSTITUITA DALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO - CONSEGUENTE COESISTENZA DI DUE DISTINTI PROCEDIMENTI CON POSSIBILITA' DI DETERMINAZIONI CONTRASTANTI TRA IL PREFETTO E IL GIUDICE PENALE - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, PER MANCATA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE ALLA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN CASO DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON IL RITO DEL PATTEGGIAMENTO - NON RICONDUCIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
La facolta' di adottare, in seguito all'accertamento di reati previsti dal codice della strada, la misura della sospensione provvisoria della patente di guida, prima della formazione del giudicato, accordata in precedenza (art. 223, primo e secondo comma, in relazione all'art. 222, secondo e terzo comma, del codice, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 360 del 1993) solo in relazione ad ipotesi di reato caratterizzate da eventi di danno alla persona, e' stata riconosciuta per la prima volta al prefetto anche in relazione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (previsto dall'art. 186 del codice della strada) con l'art. 120 (modificativo del citato art. 223) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Percio' la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito e con cui si denuncia, come lesivo degli invocati parametri, un possibile conflitto tra valutazioni e provvedimenti (del prefetto in sede di applicazione della misura provvisoria, e del giudice in sede di definizione del processo sul fatto-reato) - a parte che il decreto legislativo n. 360 del 1993, essendo entrato in vigore, ex art. 132 dello stesso, solo il 1 ottobre 1993, al momento della emissione (29 settembre 1993) del provvedimento prefettizio di sospensione di patente per accertata guida in stato di ebbrezza, oggetto del giudizio di opposizione 'a quo', non era ancora operante - non e' riferibile alla impugnata norma dell'art. 286 cod. strada ne' a quelle ad essa collegate, nei testi applicabili nel processo principale, onde il palese difetto di rilevanza della questione medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma secondo, seconda parte, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte