Sentenza 193/1995 (ECLI:IT:COST:1995:193)
Massima numero 21460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21461
Titolo
SENT. 193/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLE GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE, IN CASO DI LICENZIAMENTO, DALLE LEGGI N. 300 DEL 1970 E N. 108 DEL 1990 - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 193/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLE GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE, IN CASO DI LICENZIAMENTO, DALLE LEGGI N. 300 DEL 1970 E N. 108 DEL 1990 - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e 4 della legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) nella parte in cui escludono l'applicabilita' al rapporto di lavoro domestico della disciplina in essi contenuta circa i limiti del licenziamento disciplinare e le garanzie contro il licenziamento invalido, non puo' aver corso per difetto di motivazione, nella ordinanza di rimessione, in punto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, consolidatasi con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, la violazione delle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori da' infatti luogo a sanzioni disciplinari diverse a seconda dell'appartenenza del datore all'una o all'altra delle tre "aree" normative distinte dalla legge n. 108 del 1990, e poiche' i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilita', l'inosservanza delle suddette garanzie procedurali, in tali rapporti, sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, la conseguente sanzione consistendo nell'obbligo di pagare l'indennita' sostitutiva del preavviso, salve le eventuali azioni penale e civile in caso di licenziamento ingiurioso. Percio' il giudice 'a quo' avrebbe dovuto precisare - cio' che non ha fatto - se le presunte mancanze lamentate nel caso dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). - Cfr. Cass., s.u., n. 4844/1994, richiamata da Corte costituzionale in S. n. 398/1994. Riguardo all'assoggettamento alle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori delle aziende con meno di sedici dipendenti, v. S. nn. 427/1989 e 586/1989 entrambe richiamate dal giudice 'a quo'. red.: S. Pomodoro
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e 4 della legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) nella parte in cui escludono l'applicabilita' al rapporto di lavoro domestico della disciplina in essi contenuta circa i limiti del licenziamento disciplinare e le garanzie contro il licenziamento invalido, non puo' aver corso per difetto di motivazione, nella ordinanza di rimessione, in punto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, consolidatasi con una serie di sentenze delle Sezioni unite del 1994, la violazione delle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori da' infatti luogo a sanzioni disciplinari diverse a seconda dell'appartenenza del datore all'una o all'altra delle tre "aree" normative distinte dalla legge n. 108 del 1990, e poiche' i rapporti di lavoro domestico sono rimasti nell'area di libera recedibilita', l'inosservanza delle suddette garanzie procedurali, in tali rapporti, sarebbe sanzionata solo in caso di licenziamento in tronco per giusta causa, la conseguente sanzione consistendo nell'obbligo di pagare l'indennita' sostitutiva del preavviso, salve le eventuali azioni penale e civile in caso di licenziamento ingiurioso. Percio' il giudice 'a quo' avrebbe dovuto precisare - cio' che non ha fatto - se le presunte mancanze lamentate nel caso dalla datrice di lavoro siano state addebitate con un licenziamento in tronco oppure con un licenziamento ordinario con preavviso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). - Cfr. Cass., s.u., n. 4844/1994, richiamata da Corte costituzionale in S. n. 398/1994. Riguardo all'assoggettamento alle formalita' di cui all'art. 7 statuto dei lavoratori delle aziende con meno di sedici dipendenti, v. S. nn. 427/1989 e 586/1989 entrambe richiamate dal giudice 'a quo'. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte