Sentenza 193/1995 (ECLI:IT:COST:1995:193)
Massima numero 21461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21460
Titolo
SENT. 193/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA - LAMENTATA INAPPLICABILITA', NEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, DELLA NORMA CHE CONSENTE AL GIUDICE DI DETERMINARE SECONDO EQUITA' IL PERIODO DECORSO IL QUALE IL DATORE DI LAVORO HA DIRITTO DI RECESSO - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE - QUESTIONE SOLLEVATA IN FATTISPECIE DI LICENZIAMENTO DISPOSTO PRIMA DELLA DATA DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LA GRAVIDANZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 193/95 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA - LAMENTATA INAPPLICABILITA', NEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, DELLA NORMA CHE CONSENTE AL GIUDICE DI DETERMINARE SECONDO EQUITA' IL PERIODO DECORSO IL QUALE IL DATORE DI LAVORO HA DIRITTO DI RECESSO - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE - QUESTIONE SOLLEVATA IN FATTISPECIE DI LICENZIAMENTO DISPOSTO PRIMA DELLA DATA DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LA GRAVIDANZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Gli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui, non prevedendo l'applicabilita' al lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., non consentono al giudice di determinare, secondo equita', in base a tale articolo, in caso di gravidanza della collaboratrice, il periodo decorso il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto, non possono ritenersi lesivi degli artt. 3 e 37 Cost. - come sostenuto dal giudice 'a quo' - allorche', come nella specie, il licenziamento essendo stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, manchi il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. In tale ipotesi, infatti, non essendo applicabile - come gia' precisato dalla Corte - la regola speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", vale il principio opposto, che lega appunto la decorrenza del divieto alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. E poiche' tale principio, gia' applicato dalla precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e sicuramente desumibile dall'art. 3, comma primo, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (concernente la protezione della maternita' e ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864) trovando oltretutto conferma nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, ha un fondamento legislativo, e' da escludere che al giudice nell'esercizio di un potere - come quello previsto dall'art. 2110 cod. civ. - spettantegli in mancanza di leggi, contratti collettivi e usi, sia consentito di obliterarlo in via di equita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., degli artt. 2239 e 2240 cod. civ.). - Sulla inapplicabilita' al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, v. S. n. 86/1994. V. anche, riguardo al valore dell'art. 3 della Convenzione n. 103 dell'OIL come "criterio di interpretazione della legge nazionale vigente", Cass., n. 3508 del 1968. red.: S. Pomodoro
Gli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui, non prevedendo l'applicabilita' al lavoro domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., non consentono al giudice di determinare, secondo equita', in base a tale articolo, in caso di gravidanza della collaboratrice, il periodo decorso il quale il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto, non possono ritenersi lesivi degli artt. 3 e 37 Cost. - come sostenuto dal giudice 'a quo' - allorche', come nella specie, il licenziamento essendo stato comunicato alla lavoratrice in data anteriore a quella del certificato medico di gravidanza, manchi il presupposto formale costitutivo del divieto di licenziamento. In tale ipotesi, infatti, non essendo applicabile - come gia' precisato dalla Corte - la regola speciale dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per cui "il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio", vale il principio opposto, che lega appunto la decorrenza del divieto alla data del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. E poiche' tale principio, gia' applicato dalla precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e sicuramente desumibile dall'art. 3, comma primo, della Convenzione n. 103 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (concernente la protezione della maternita' e ratificata dall'Italia, senza alcuna riserva, con legge 19 ottobre 1970, n. 864) trovando oltretutto conferma nell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 15 luglio 1992 per la disciplina del rapporto di lavoro domestico, ha un fondamento legislativo, e' da escludere che al giudice nell'esercizio di un potere - come quello previsto dall'art. 2110 cod. civ. - spettantegli in mancanza di leggi, contratti collettivi e usi, sia consentito di obliterarlo in via di equita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., degli artt. 2239 e 2240 cod. civ.). - Sulla inapplicabilita' al rapporto di lavoro domestico dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, v. S. n. 86/1994. V. anche, riguardo al valore dell'art. 3 della Convenzione n. 103 dell'OIL come "criterio di interpretazione della legge nazionale vigente", Cass., n. 3508 del 1968. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte