Sentenza 194/1995 (ECLI:IT:COST:1995:194)
Massima numero 21462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 194/95. TRIBUTI IN GENERE - DECRETO DELEGATO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SANZIONI - OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA IDENTICA (DA DUE A QUATTRO VOLTE L'AMMONTARE DELLE RITENUTE) PER CHI ABBIA VERSATO LE RITENUTE COME PER CHI NON LE ABBIA NE' EFFETTUATE NE' VERSATE, ANCORCHE' EFFETTUATE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI ALL'EFFETTIVA ENTITA' OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI STABILITO DALLA LEGGE DI DELEGA - IMPOSSIBILITA' DI PRONUNCIARE SIA LA SENTENZA CORRETTIVA IN SENSO ADDITIVO RICHIESTA DAL GIUDICE 'A QUO', SIA UNA SENTENZA CADUCATORIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RINNOVATO INVITO PER UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, e' una di quelle per cui la Corte, nella sua piu' recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realta' fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravita', si e' orientata per l'inammissibilita'. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilita' di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, gia' rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformita' al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10  n. 11