Sentenza 195/1995 (ECLI:IT:COST:1995:195)
Massima numero 21463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Titolo
SENT. 195/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORE COLLOCATO IN CASSA INTEGRAZIONE - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI OMESSA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INPS DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA O SALTUARIA - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO DI TALE IPOTESI, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ALLA STESSA DISCIPLINA APPLICABILE NEL DIVERSO CASO DELLA OCCUPAZIONE IN NUOVO IMPIEGO A TEMPO PIENO E SENZA PREFISSIONE DI TERMINI - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 195/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORE COLLOCATO IN CASSA INTEGRAZIONE - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI OMESSA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INPS DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA O SALTUARIA - RITENUTO ASSOGGETTAMENTO DI TALE IPOTESI, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, ALLA STESSA DISCIPLINA APPLICABILE NEL DIVERSO CASO DELLA OCCUPAZIONE IN NUOVO IMPIEGO A TEMPO PIENO E SENZA PREFISSIONE DI TERMINI - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La decadenza dal diritto all'integrazione salariale per il lavoratore collocato in Cassa integrazione che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorativa, e' prevista dall'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) nella ipotesi di occupazione temporanea o saltuaria, che e' la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro, che e' il presupposto del trattamento di integrazione salariale. In caso di nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, si ha invece la risoluzione del rapporto precedente e quindi, non gia' la sanzione della decadenza comminata dal comma quinto, bensi' - incombendo al nuovo datore di lavoro l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione all'INPS - la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto che ne costituiva il fondamento. Cade quindi la censura di ingiustificato identico trattamento, avanzata in base all'assunto che l'impugnata disposizione dell'art. 8, comma quinto, dovesse applicarsi anche nella seconda ipotesi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - V. S. n. 78/1988, richiamata nella ordinanza di rimessione ma, in quanto attiene alla diversa materia delle prestazioni di malattia, non riferibile alla questione. red.: S. Pomodoro
La decadenza dal diritto all'integrazione salariale per il lavoratore collocato in Cassa integrazione che non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorativa, e' prevista dall'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) nella ipotesi di occupazione temporanea o saltuaria, che e' la sola compatibile con la continuazione dello stato di sospensione dell'originario rapporto di lavoro, che e' il presupposto del trattamento di integrazione salariale. In caso di nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, si ha invece la risoluzione del rapporto precedente e quindi, non gia' la sanzione della decadenza comminata dal comma quinto, bensi' - incombendo al nuovo datore di lavoro l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione all'INPS - la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto che ne costituiva il fondamento. Cade quindi la censura di ingiustificato identico trattamento, avanzata in base all'assunto che l'impugnata disposizione dell'art. 8, comma quinto, dovesse applicarsi anche nella seconda ipotesi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - V. S. n. 78/1988, richiamata nella ordinanza di rimessione ma, in quanto attiene alla diversa materia delle prestazioni di malattia, non riferibile alla questione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte