Sentenza 195/1995 (ECLI:IT:COST:1995:195)
Massima numero 21464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Titolo
SENT. 195/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORE COLLOCATO IN CASSA INTEGRAZIONE - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI OMESSA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INPS, DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA O SALTUARIA - LAMENTATA MANCATA DISTINZIONE TRA OMISSIONE E RITARDO DELLA COMUNICAZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 195/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORE COLLOCATO IN CASSA INTEGRAZIONE - DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI OMESSA PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INPS, DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA O SALTUARIA - LAMENTATA MANCATA DISTINZIONE TRA OMISSIONE E RITARDO DELLA COMUNICAZIONE - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160) secondo la quale il lavoratore collocato in Cassa integrazione che, in caso di svolgimento di attivita' lavorativa temporanea o saltuaria, abbia omesso di darne preventiva comunicazione all'INPS, decade dal diritto all'integrazione salariale, non e' censurabile in riferimento al principio di ragionevolezza - come ritenuto dal giudice 'a quo' - perche' applica la stessa sanzione della revoca del trattamento sia all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione. Infatti, poiche' la norma esige una comunicazione "preventiva", i due casi rifluiscono in un medesimo tipo di comportamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in l. 20 maggio 1988, n. 160). red.: S. Pomodoro
La disposizione dell'art. 8, quinto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160) secondo la quale il lavoratore collocato in Cassa integrazione che, in caso di svolgimento di attivita' lavorativa temporanea o saltuaria, abbia omesso di darne preventiva comunicazione all'INPS, decade dal diritto all'integrazione salariale, non e' censurabile in riferimento al principio di ragionevolezza - come ritenuto dal giudice 'a quo' - perche' applica la stessa sanzione della revoca del trattamento sia all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione. Infatti, poiche' la norma esige una comunicazione "preventiva", i due casi rifluiscono in un medesimo tipo di comportamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in l. 20 maggio 1988, n. 160). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte