Sentenza 196/1995 (ECLI:IT:COST:1995:196)
Massima numero 21467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21466


Titolo
SENT. 196/95 B. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE DIRETTA AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI REDDITUALI - INCIDENZA DEL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO - ESCLUSIONE DEL CUMULO NELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI PARZIALI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER L'IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI DIFFERENTI REGIMI - INCIDENZA DELLE PREGRESSE PATOLOGIE SULLA IDONEITA' A PROCURARSI, CON LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA, UN REDDITO ADEGUATO ED UNA PIENA GARANZIA PREVIDENZIALE - DIVERSITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ALLA BASE DELLA SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE DI FAR RICORSO, PER L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI DI ASSISTENZA EX ART. 38 COST., ALLA SOLIDARIETA' COLLETTIVA OVVERO A QUELLA DEL CONIUGE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel sistema dei requisiti reddituali massimi fissati per la concessione dell'assegno mensile di invalidita' parziale e per il conseguimento della pensione sociale, la necessita' di operare il cumulo del reddito dell'aspirante con quello del coniuge solo in relazione alla pensione sociale diretta non e' lesiva del principio di eguaglianza. Infatti, pur nella tendenziale indistinguibilita' fra lo stato di invalidita' parziale e quello di vecchiaia, almeno quale condizione di fatto finale, nella valutazione degli elementi significativi dello stato di bisogno ha un decisivo rilievo l'esistenza o meno nel soggetto, prima del compimento del sessantacinquesimo anno, di pregresse patologie incidenti sulla idoneita' a procurarsi, attraverso la propria attivita' lavorativa, un reddito sufficiente per vivere ed una piena garanzia previdenziale per la vecchiaia. Dinanzi ad una situazione implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e della sua famiglia, "rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha risentito di un simile impedimento" (sent. n. 88 del 1992), la scelta discrezionale del legislatore di fare ricorso, per l'adempimento dei doveri di assistenza posti dall'art. 38, primo comma, Cost., rispettivamente, alla solidarieta' della collettivita' ovvero a quella del coniuge, risulta giustificata e non irragionevole, perche' riferita a situazioni fondate su diversi presupposti di fatto, benche' non sia l'unica opzione costituzionalmente legittima. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella l. 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la l. 29 febbraio 1980, n. 33). - Per un analogo caso di scelta del legislatore di non trasferire dall'ambito familiare a quello statuale i doveri di solidarieta' posti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 88/1992. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte