Sentenza 197/1995 (ECLI:IT:COST:1995:197)
Massima numero 21468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 26/05/1995; Pubblicazione in G. U. 31/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 197/95. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DEL GIUDICE - RITENUTA PERSISTENTE ESCLUSIONE, ANCHE DOPO LA SENTENZA N. 253 DEL 1994 (CON CUI LA RECLAMABILITA' E' STATA ESTESA ANCHE AI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO) IN CASO DI REIEZIONE PER INCOMPETENZA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AZIONE E DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non appare dubbio che con la sentenza n. 253 del 1994, con la quale, in base al riconosciuto carattere di generale mezzo di controllo - derivante direttamente dagli artt. 3 e 24 Cost. - rivestito, in materia di provvedimenti cautelari, in quanto 'revisio prioris instantiae' demandata ad altro giudice, dal reclamo previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), tale articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui la domanda di provvedimento cautelare sia stata rigettata, la Corte ha inteso estendere il reclamo contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela, senza possibilita' di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego stesso. Se infatti si ritenesse - come nel caso dal giudice 'a quo' - che anche dopo la suddetta sentenza il provvedimento di rigetto, per incompetenza, della domanda cautelare fosse ancora sottratto al reclamo, la preesistente disparita' di trattamento - che la Corte ha inteso eliminare - tra il soggetto inciso dalla misura cautelare e il soggetto che si sia visto respingere la richiesta, residuerebbe, in quanto, contro il provvedimento concessivo della misura il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'art. 669- terdecies, anche per contestare la competenza. Ne', a giustificare tale disparita', varrebbe addurre il diverso grado di stabilita' che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza di incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi, giacche' - come pure nella sentenza n. 253 si e' chiarito - la disponibilita' del rimedio della riproponibilita' dell'istanza cautelare non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria di quello della reclamabilita'. Va percio' respinta, in quanto basata su non condivisibile presupposto interpretativo, la censura di incostituzionalita' avanzata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost.). - V. S. n. 253/1994, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte