Sentenza 200/1995 (ECLI:IT:COST:1995:200)
Massima numero 21471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 200/95. TRIBUNALI MILITARI - PERSONALE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' GIUDIZIARIA PREVISTA DALLA L. N. 221 DEL 1988 - DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA DISTACCATI PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUSTIZIA MILITARE - LIMITAZIONE AGLI IMPIEGATI IN POSSESSO DELLA IV E V QUALIFICA FUNZIONALE ED IN NUMERO NON ECCEDENTE LE CENTOVENTINOVE UNITA' - LAMENTATA ESCLUSIONE DAL GODIMENTO DELL'INDENNITA' DEGLI ALTRI DIPENDENTI ADDETTI AI MEDESIMI UFFICI - ASSERITE CONSEGUENTI DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ALLE MANSIONI ESERCITATE - ESCLUSIONE - CARATTERE TRANSITORIO DELLA DISCIPLINA DEGLI UFFICI DELLA GIURISDIZIONE SPECIALE MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nell'ambito dell'estensione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali disposta dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - estensione il cui fondamento e' stato individuato dalla Corte nel parallelismo fra le due categorie di personale, di magistratura e amministrativo - , la limitazione del beneficio, per i Tribunali militari, al solo "personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso" quegli uffici, "limitatamente ad un contingente massimo di centoventinove unita'", trova la sua ragione d'essere nel carattere transitorio della disciplina, che rende non irrazionali le scelte discrezionali compiute dal legislatore. Cio' comporta, da una parte, che il sindacato di ragionevolezza della normativa, invocato dal giudice 'a quo', va differito al momento in cui saranno definiti i ruoli organici della giurisdizione militare, con l'individuazione delle qualifiche e del numero dei posti; dall'altra, che in uno stadio di organizzazione transitorio non puo' penetrare, sul piano delle valutazioni costituzionali, il principio di corrispondenza dei trattamenti economici alle mansioni esercitate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51). - In ordine all'attribuzione della indennita' giudiziaria al personale amministrativo degli organi giurisdizionali (nella specie, del Commissario regionale per gli usi civici), v. S. n. 334/1992. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte