Sentenza 201/1995 (ECLI:IT:COST:1995:201)
Massima numero 21472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 201/95. PROVINCIA DI TRENTO - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI RUOLO DELLA PROVINCIA - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - MANCATA PREVISIONE PER I DIPENDENTI AMMESSI AL CORSO TRIENNALE PER DOTTORATO DI RICERCA DEL DIRITTO AD UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DI DURATA PARI AL CORSO DI DOTTORATO, VALIDO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA, COME PREVISTO DALL'ART. 2 L. 13 AGOSTO 1984, N. 476 PER I DIPENDENTI PUBBLICI - RITENUTO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI PUBBLICI DIPENDENTI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA NORMA DELLA LEGGE STATALE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 201/95. PROVINCIA DI TRENTO - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI RUOLO DELLA PROVINCIA - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - MANCATA PREVISIONE PER I DIPENDENTI AMMESSI AL CORSO TRIENNALE PER DOTTORATO DI RICERCA DEL DIRITTO AD UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DI DURATA PARI AL CORSO DI DOTTORATO, VALIDO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA, COME PREVISTO DALL'ART. 2 L. 13 AGOSTO 1984, N. 476 PER I DIPENDENTI PUBBLICI - RITENUTO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI PUBBLICI DIPENDENTI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA NORMA DELLA LEGGE STATALE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione statale sul congedo straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476) - la quale prevede che il dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca sia collocato, per la durata dello stesso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ma considerando tale periodo utile ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza - e' formalmente inserita nella disciplina della ricerca scientifica e dell'Universita' ed e' sostanzialmente destinata a regolamentare un profilo soggettivo dei corsi di dottorato. In tale prospettiva la suddetta disposizione si pone come norma speciale e non costituisce percio' utile elemento di comparazione della disciplina, tanto statale che regionale o provinciale, relativa allo stato giuridico del personale. Pertanto, la mancata previsione, da parte dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni (recante "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento"), per i dipendenti ammessi al corso triennale per dottorato di ricerca del diritto ad un periodo di aspettativa senza assegni di durata pari al corso di dottorato, valido ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza, come disposto dall'art. 2 della legge statale n. 476 del 1984 citata, non determina un ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti della Provincia di Trento rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15). red.: G. Leo
La disposizione statale sul congedo straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476) - la quale prevede che il dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca sia collocato, per la durata dello stesso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ma considerando tale periodo utile ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza - e' formalmente inserita nella disciplina della ricerca scientifica e dell'Universita' ed e' sostanzialmente destinata a regolamentare un profilo soggettivo dei corsi di dottorato. In tale prospettiva la suddetta disposizione si pone come norma speciale e non costituisce percio' utile elemento di comparazione della disciplina, tanto statale che regionale o provinciale, relativa allo stato giuridico del personale. Pertanto, la mancata previsione, da parte dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni (recante "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento"), per i dipendenti ammessi al corso triennale per dottorato di ricerca del diritto ad un periodo di aspettativa senza assegni di durata pari al corso di dottorato, valido ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza, come disposto dall'art. 2 della legge statale n. 476 del 1984 citata, non determina un ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti della Provincia di Trento rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 13/08/1984
n. 476
art. 2