Sentenza 202/1995 (ECLI:IT:COST:1995:202)
Massima numero 21473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 202/95. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SERVIZI E INTERVENTI, NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI, DI CUI AGLI ARTT. 3, TERZO COMMA, E 2, SECONDO COMMA, D.P.C.M. 13 APRILE 1994 (EMANATO IN ESECUZIONE DELL'ART. 4, L. N. 390 DEL 1991) - FRUIZIONE - CRITERI DI FORMAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA - AUTORIZZAZIONE ALLA LORO DEROGA CON PROVVEDIMENTO DELL'ASSESSORE REGIONALE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO ACCADEMICO 1994-95 - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA NONCHE' ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI STUDENTI SICILIANI RISPETTO A QUELLI DI ALTRE REGIONI E LESIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, primo comma, legge della Regione Sicilia, appr. il 25 ottobre 1994, autorizzando l'Assessore per la pubblica istruzione a derogare, per l'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi ed alle provvidenze non destinati alla generalita' degli studenti, di cui agli artt. 3, terzo comma, e 2, secondo comma, d.P.C.M. 13 aprile 1994 - emanato in esecuzione dell'art. 4, l. n. 390 del 1991 - non eccede l'ambito delle competenze regionali in materia di istruzione universitaria, le quali, ai sensi dell'art. 17, lett. d), dello Statuto e delle norme di attuazione (d.P.R. 246 del 1985), devono esercitarsi nel rispetto dei principi generali, cui si informa la legislazione statale. La norma, infatti, consente adattamenti nel bilanciamento dei criteri di determinazione del merito e delle condizioni economiche fissati dal predetto decreto, ma non deroghe ai principi espressi dalla citata legge statale - attuativa degli artt. 3 e 34, Cost., sul diritto agli studi universitari - n. 390 del 1991, ai quali i provvedimenti dell'Assessore, eventualmente divergenti dai criteri contenuti nella normativa statale secondaria, dovranno sempre ispirarsi. E deve altresi' escludersi il contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei capaci e meritevoli nell'accesso agli studi universitari, ai quali si dovra' uniformare anche l'atto rimesso all'Assessore medesimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 34 Cost. e 17, lett. d), dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. regionale della Sicilia, approvata il 25 ottobre 1994). red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 34

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte