Sentenza 203/1995 (ECLI:IT:COST:1995:203)
Massima numero 21474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
21475
Titolo
SENT. 203/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL SUPERAMENTO DELLE CONCEZIONI DEL FALLIMENTO COME INDICE DI ALLARME SOCIALE E DELLA "INDEGNITA'" DEL FALLITO - NON RIFERIBILITA' ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
SENT. 203/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL SUPERAMENTO DELLE CONCEZIONI DEL FALLIMENTO COME INDICE DI ALLARME SOCIALE E DELLA "INDEGNITA'" DEL FALLITO - NON RIFERIBILITA' ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
Testo
Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale piu' recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnita'" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalita' concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini
Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale piu' recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnita'" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalita' concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte