Sentenza 203/1995 (ECLI:IT:COST:1995:203)
Massima numero 21475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
21474
Titolo
SENT. 203/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CHE HA RICONOSCIUTO L'ILLEGITTIMITA' DI NORME CHE PREVEDEVANO LA DESTITUZIONE AUTOMATICA DALL'IMPIEGO - NON RIFERIBILITA' DI TALE GIURISPRUDENZA ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
SENT. 203/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI - SOGGETTI PRIVATI DELL' ELETTORATO ATTIVO POLITICO, QUALI, NELLA SPECIE, I SOGGETTI DICHIARATI FALLITI - ESCLUSIONE AUTOMATICA - LAMENTATA IRRAZIONALITA', CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE CHE HA RICONOSCIUTO L'ILLEGITTIMITA' DI NORME CHE PREVEDEVANO LA DESTITUZIONE AUTOMATICA DALL'IMPIEGO - NON RIFERIBILITA' DI TALE GIURISPRUDENZA ALLA QUESTIONE SOLLEVATA - NON FONDATEZZA.
Testo
Nell'accesso al pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti dal legislatore in termini univoci, per cui il riconoscimento, in ipotesi, di un margine di discrezionalita' alla pubblica amministrazione, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento della stessa. Pertanto, in ordine alla questione di costituzionalita' concernente l'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957 - nella parte in cui si prevede l'automatica esclusione dall'accesso ai pubblici impieghi dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i soggetti falliti - non sono invocabili i principi di gradualita' e di articolazione del procedimento disciplinare affermati dalla Corte Costituzionale riguardo ai provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza, ex l. n. 16 del 1992), richiamati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - In materia di provvedimenti di destituzione v. S. n. 197/1993, 16/1991, 158/1990 e 40/1990. red. : A.M. Marini
Nell'accesso al pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti dal legislatore in termini univoci, per cui il riconoscimento, in ipotesi, di un margine di discrezionalita' alla pubblica amministrazione, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento della stessa. Pertanto, in ordine alla questione di costituzionalita' concernente l'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957 - nella parte in cui si prevede l'automatica esclusione dall'accesso ai pubblici impieghi dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i soggetti falliti - non sono invocabili i principi di gradualita' e di articolazione del procedimento disciplinare affermati dalla Corte Costituzionale riguardo ai provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza, ex l. n. 16 del 1992), richiamati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - In materia di provvedimenti di destituzione v. S. n. 197/1993, 16/1991, 158/1990 e 40/1990. red. : A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte