Sentenza 204/1995 (ECLI:IT:COST:1995:204)
Massima numero 21476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 204/95. REGIONE LAZIO - BENI IN GENERE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DEI COMUNI DI RIDURRE IL PREZZO DELL'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' COLLETTIVA SULLE QUALI SIANO STATE COSTRUITE OPERE ABUSIVE RICONDUCIBILI ALLA SANATORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - ASSERITA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. SOTTO IL PROFILO DEL MANCATO PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO CHE AVREBBE IMPOSTO LA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO ECONOMICO A FRONTE DELL'UTILITA' PUBBLICA GRAVEMENTE COMPROMESSA DALL'OPERA ABUSIVA SULLA PROPRIETA' COLLETTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 204/95. REGIONE LAZIO - BENI IN GENERE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DEI COMUNI DI RIDURRE IL PREZZO DELL'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' COLLETTIVA SULLE QUALI SIANO STATE COSTRUITE OPERE ABUSIVE RICONDUCIBILI ALLA SANATORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - ASSERITA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. SOTTO IL PROFILO DEL MANCATO PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO CHE AVREBBE IMPOSTO LA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO ECONOMICO A FRONTE DELL'UTILITA' PUBBLICA GRAVEMENTE COMPROMESSA DALL'OPERA ABUSIVA SULLA PROPRIETA' COLLETTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 8, primo comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 non vincola il Comune ad alienare i terreni di proprieta' collettiva oggetto di costruzioni effettuate abusivamente, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano i beni, restando ogni altra valutazione in ordine all'opportunita' della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle determinazioni discrezionali dell'ente locale. Anche la prevista possibilita' di ridurre il prezzo di alienazione del terreno rispetto al valore determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, a favore di chi ha eseguito la costruzione abusiva o di chi l'ha acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione (art. 8, sesto comma) non obbliga il Comune alla riduzione del prezzo ne' determina la misura della riduzione stessa, ma gli attribuisce solo una facolta' di derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico. Pertanto la norma censurata non comporta la lesione dell'autonomia del Comune ne' del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1). - S. n. 169/1994. red.: G. Leo
L'art. 8, primo comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 non vincola il Comune ad alienare i terreni di proprieta' collettiva oggetto di costruzioni effettuate abusivamente, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano i beni, restando ogni altra valutazione in ordine all'opportunita' della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle determinazioni discrezionali dell'ente locale. Anche la prevista possibilita' di ridurre il prezzo di alienazione del terreno rispetto al valore determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, a favore di chi ha eseguito la costruzione abusiva o di chi l'ha acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione (art. 8, sesto comma) non obbliga il Comune alla riduzione del prezzo ne' determina la misura della riduzione stessa, ma gli attribuisce solo una facolta' di derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico. Pertanto la norma censurata non comporta la lesione dell'autonomia del Comune ne' del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1). - S. n. 169/1994. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte