Sentenza 205/1995 (ECLI:IT:COST:1995:205)
Massima numero 21498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 205/95 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDITA' PENSIONABILE - NUOVA DISCIPLINA - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' - TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITA' - ASSERITA IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERI DELLA RIFORMA - UNITARIETA' DEL RISCHIO TUTELATO - DISCIPLINA LIMITATA AI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - PRINCIPIO DI GRADUALITA' DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI PRESTAZIONI INFORMATO ALLA DIRETTIVA DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 205/95 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDITA' PENSIONABILE - NUOVA DISCIPLINA - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' - TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITA' - ASSERITA IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERI DELLA RIFORMA - UNITARIETA' DEL RISCHIO TUTELATO - DISCIPLINA LIMITATA AI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - PRINCIPIO DI GRADUALITA' DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI PRESTAZIONI INFORMATO ALLA DIRETTIVA DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
L'introduzione, ad opera della l. 12 giugno 1984 n. 222, accanto all'assegno di invalidita' per le ipotesi di invalidita' parziale, in grado superiore a due terzi della capacita' di lavoro, della pensione ordinaria di inabilita' a favore dell'inabile, e cioe' dell'assicurato, o del titolare di assegno di invalidita' successivo all'entrata in vigore della legge, che si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, e non anche a favore di chi, pur affetto da inabilita' assoluta, sia titolare di pensione di invalidita' da una data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, non si e' risolto, come chiarito dalla sent. n. 1116 del 1988, in una riforma dell'istituto dell'invalidita' comportante la separazione dell'ipotesi di inabilita', in quanto la modifica sostanziale e' intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali, ma il rischio tutelato e' rimasto sostanzialmente unitario. Le differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle discipline sono infatti giustificate "dal principio di gradualita' dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost.": l'opzione del legislatore, espressa dall'art. 2 della legge, nel senso di porre una cesura, concettuale e temporale, rispetto ai criteri collegati alla capacita' di guadagno, che informavano la precedente disciplina, sono coerenti con la 'ratio' di fondo della l. n. 222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidita'. Quella del titolare di pensione di invalidita' - beneficiario di un trattamento ricollegabile a presupposti valutativi completamente superati - e' una posizione di quiescenza gia' definita anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e dunque, cosi' come e' estranea alle vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non e' suscettibile di convertirsi in uno di essi. (Non fondatezza, in riferimento al primo profilo dell'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 12 giugno 1984, n. 222). - In ordine ai caratteri della riforma introdotta dalla l. n. 222 del 1984 ed in particolare della pensione ordinaria di inabilita', v. S. nn. 1116/1988 e 436/1988. red.: A. Greco
L'introduzione, ad opera della l. 12 giugno 1984 n. 222, accanto all'assegno di invalidita' per le ipotesi di invalidita' parziale, in grado superiore a due terzi della capacita' di lavoro, della pensione ordinaria di inabilita' a favore dell'inabile, e cioe' dell'assicurato, o del titolare di assegno di invalidita' successivo all'entrata in vigore della legge, che si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, e non anche a favore di chi, pur affetto da inabilita' assoluta, sia titolare di pensione di invalidita' da una data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, non si e' risolto, come chiarito dalla sent. n. 1116 del 1988, in una riforma dell'istituto dell'invalidita' comportante la separazione dell'ipotesi di inabilita', in quanto la modifica sostanziale e' intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali, ma il rischio tutelato e' rimasto sostanzialmente unitario. Le differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle discipline sono infatti giustificate "dal principio di gradualita' dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost.": l'opzione del legislatore, espressa dall'art. 2 della legge, nel senso di porre una cesura, concettuale e temporale, rispetto ai criteri collegati alla capacita' di guadagno, che informavano la precedente disciplina, sono coerenti con la 'ratio' di fondo della l. n. 222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidita'. Quella del titolare di pensione di invalidita' - beneficiario di un trattamento ricollegabile a presupposti valutativi completamente superati - e' una posizione di quiescenza gia' definita anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e dunque, cosi' come e' estranea alle vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non e' suscettibile di convertirsi in uno di essi. (Non fondatezza, in riferimento al primo profilo dell'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, l. 12 giugno 1984, n. 222). - In ordine ai caratteri della riforma introdotta dalla l. n. 222 del 1984 ed in particolare della pensione ordinaria di inabilita', v. S. nn. 1116/1988 e 436/1988. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte