Sentenza 205/1995 (ECLI:IT:COST:1995:205)
Massima numero 21499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
18/05/1995; Decisione del
18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 205/95 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDITA' PENSIONABILE - NUOVA DISCIPLINA - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' - TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 222 DEL 1984 - POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE LA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' PREVIA RINUNCIA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NATURA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI INVALIDITA' - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE SOCIALE DA PARTE DELLO STATO E CORRELATIVA INDISPONIBILITA' DEL DIRITTO DA PARTE DEL SINGOLO - NON FONDATEZZA.
SENT. 205/95 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDITA' PENSIONABILE - NUOVA DISCIPLINA - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' - TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 222 DEL 1984 - POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE LA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' PREVIA RINUNCIA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NATURA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI INVALIDITA' - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE SOCIALE DA PARTE DELLO STATO E CORRELATIVA INDISPONIBILITA' DEL DIRITTO DA PARTE DEL SINGOLO - NON FONDATEZZA.
Testo
Le prestazioni del trattamento pensionistico di invalidita' concretano l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilita' del diritto, sicche' neppure la condizione della previa "rinuncia" ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, imposta dall'art. 2 della l. n. 222 del 1984 per l'erogazione della pensione ordinaria di inabilita', autorizza a formulare l'ipotesi, avanzata dal giudice 'a quo', della rinuncia alla pensione di invalidita' (gia' erogata in epoca anteriore alla l. n. 222 del 1984) quale condizione sufficiente, ricorrendo gli altri requisiti prescritti, per aspirare alla pensione ordinaria di invalidita'. Una ricostruzione della vicenda in termini negoziali di opzione fra due pensioni e' infatti incompatibile sia con l'incomunicabilita' fra i due regimi che con la connotazione pubblicistica che permea il rapporto. Anche a voler seguire la tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della l. n. 222 del 1984, per la concessione della nuova pensione di inabilita' sarebbe comunque necessario il prodursi di uno iato definitivo, vale a dire l'accertamento della inesistenza della riduzione della capacita' di guadagno al di sotto della soglia legale con conseguente soppressione della pensione di invalidita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al secondo profilo dell'art. 3 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). red.: A. Greco
Le prestazioni del trattamento pensionistico di invalidita' concretano l'adempimento di un dovere sociale da parte dello Stato, cui fa riscontro, da parte del singolo, l'indisponibilita' del diritto, sicche' neppure la condizione della previa "rinuncia" ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, imposta dall'art. 2 della l. n. 222 del 1984 per l'erogazione della pensione ordinaria di inabilita', autorizza a formulare l'ipotesi, avanzata dal giudice 'a quo', della rinuncia alla pensione di invalidita' (gia' erogata in epoca anteriore alla l. n. 222 del 1984) quale condizione sufficiente, ricorrendo gli altri requisiti prescritti, per aspirare alla pensione ordinaria di invalidita'. Una ricostruzione della vicenda in termini negoziali di opzione fra due pensioni e' infatti incompatibile sia con l'incomunicabilita' fra i due regimi che con la connotazione pubblicistica che permea il rapporto. Anche a voler seguire la tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della l. n. 222 del 1984, per la concessione della nuova pensione di inabilita' sarebbe comunque necessario il prodursi di uno iato definitivo, vale a dire l'accertamento della inesistenza della riduzione della capacita' di guadagno al di sotto della soglia legale con conseguente soppressione della pensione di invalidita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al secondo profilo dell'art. 3 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte