Sentenza 205/1995 (ECLI:IT:COST:1995:205)
Massima numero 21500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  18/05/1995;  Decisione del  18/05/1995
Deposito del 30/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21498  21499


Titolo
SENT. 205/95 C. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INVALIDITA' PENSIONABILE - NUOVA DISCIPLINA - PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' - TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA LEGGE - ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 222 DEL 1984 - POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE LA PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA' PREVIA RINUNCIA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' - ASSERITA INADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE RICONOSCIUTO AI SOGGETTI CHE VI ABBIANO RINUNCIATO, TROVANDOSI NELLE CONDIZIONI FISICHE E CONTRIBUTIVE PER ASPIRARE ALLA NUOVA PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON INADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO RICONOSCIUTO DALLA PREVIGENTE DISCIPLINA - NON FONDATEZZA.

Testo
Come gia' affermato dalla Corte, l'istituzione della pensione di inabilita' come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della l. n. 222 del 1984, non implica un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidita' precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 2 della l. 12 giugno 1984, n. 222). - V. S. n. 1116/1988. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte