Sentenza 208/1995 (ECLI:IT:COST:1995:208)
Massima numero 21479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 208/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE.
SENT. 208/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere dichiarata l'inammissibiita' della costituzione della parte avvenuta fuori dei termini perentori di cui agli artt. 25, l. n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. (Sulla base di tale principio e' stata dichiarata, nel giudizio di costituzionalita' relativo all'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, l'inammissibilita' della costituzione dell' I.N.P.S.). red.: A.M. Marini
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere dichiarata l'inammissibiita' della costituzione della parte avvenuta fuori dei termini perentori di cui agli artt. 25, l. n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. (Sulla base di tale principio e' stata dichiarata, nel giudizio di costituzionalita' relativo all'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, l'inammissibilita' della costituzione dell' I.N.P.S.). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3