Sentenza 209/1995 (ECLI:IT:COST:1995:209)
Massima numero 21482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 209/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO DI INVALIDITA' - REQUISITI - ELEVAZIONE DELLA MISURA DELLA RIDUZIONE DI CAPACITA' LAVORATIVA DAI DUE TERZI AL SETTANTAQUATTRO PER CENTO, A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PREVISTO DECRETO (DI APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TABELLE) DEL MINISTRO DELLA SANITA' (12 MARZO 1992) - APPLICABILITA' DELLA PRECEDENTE NORMATIVA, A SALVEZZA DEI DIRITTI ACQUISITI, MA SOLO NEI CASI DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI SANITARI, DA PARTE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI, PRIMA DI TALE DATA - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In seguito alla piu' elevata misura (74%) della riduzione di capacita' lavorativa stabilita, agli effetti dell'assegno di invalidita', dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992), i limiti posti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, nel far "salvi i diritti acquisiti dai cittadini", alla possibilita' di vedersi riconosciuto il diritto all'assegno in base alla percentuale (2/3) di riduzione di capacita' lavorativa gia' prevista dalla precedente normativa (art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971) - possibilita' ammessa solo per coloro che alla suddetta data del 12 marzo 1992 avessero gia' ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - risultano in contrasto con l'art. 3 Cost.. La disparita' di trattamento tra assicurati, a cui tale restrizione da' luogo, in funzione dell'anteriorita' o posteriorita' dell'accertamento medico alla data suddetta, e' infatti irrazionale perche' implica, limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di accertamento di una rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13 della citata legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda - l'accertamento e' meramente dichiarativo della fattispecie del diritto. Cosicche', se la domanda di assegno e' stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale, la 'ratio' sistematica vuole che sia applicata la regola (piu' favorevole) dell'art. 13 della legge del 1971, mentre e' irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale data. Pertanto l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data del 12 marzo 1992, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, dopo tale data. - Per un caso sotto certi aspetti analogo, cfr. S. n. 270/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte