Sentenza 210/1995 (ECLI:IT:COST:1995:210)
Massima numero 21484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21483  21485


Titolo
SENT. 210/95 B. MISURE DI PREVENZIONE - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER IL COMUNE DI RESIDENZA - CONTESTUALE DIFFIDA A NON TORNARE, SENZA AUTORIZZAZIONE, NEL COMUNE OVE SI SAREBBE VERIFICATA LA PUBBLICA TURBATIVA - LAMENTATA MANCATA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO - ESCLUSIONE (OPERANDO TALE GARANZIA SOLO PER I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' il provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza ha carattere amministrativo, non comporta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., una disposizione di legge ordinaria - come quella, concernente il rimpatrio obbligatorio, di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) che nel relativo procedimento non preveda il diritto di difesa. Come la Corte ha gia' affermato, infatti, la disciplina del procedimento amministrativo e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non e' da ricomprendere quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive e' comunque assicurata, dagli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., in sede giurisdizionale. Senza contare che la tutela del merito amministrativo non risulta costituzionalmente presidiata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - S. n. 146/1963. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte