Sentenza 210/1995 (ECLI:IT:COST:1995:210)
Massima numero 21485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 210/95 C. MISURE DI PREVENZIONE - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER IL COMUNE DI RESIDENZA - CONTESTUALE DIFFIDA A NON TORNARE, SENZA AUTORIZZAZIONE, NEL COMUNE OVE SI SAREBBE VERIFICATA LA PUBBLICA TURBATIVA - COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI DESTINATARI DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CHE A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 HANNO DIRITTO A TALE COMUNICAZIONE - NON CONDIVISIBILITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 210/95 C. MISURE DI PREVENZIONE - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER IL COMUNE DI RESIDENZA - CONTESTUALE DIFFIDA A NON TORNARE, SENZA AUTORIZZAZIONE, NEL COMUNE OVE SI SAREBBE VERIFICATA LA PUBBLICA TURBATIVA - COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DELL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI DESTINATARI DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CHE A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 HANNO DIRITTO A TALE COMUNICAZIONE - NON CONDIVISIBILITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei "soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari", rende 'a fortiori' riferibile la norma ai diretti destinatari del provvedimento, quale che sia l'autorita' amministrativa da cui esso promana, e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato. In base a tale principio, peraltro recepito dalla giurisprudenza che ha assegnato all'atto di avvio del procedimento un ruolo condizionante la validita' dell'esito stesso della procedura e riferibile, di regola, a tutti i tipi procedimentali, e' quindi da escludere che alla necessita' di notiziazione di questo momento, davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, possa ritenersi sottratto il destinatario di un provvedimento - come quello di rimpatrio previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) - tra l'altro direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione. Va pertanto respinta la censura, avanzata in proposito in base al contrario assunto, di ingiustificata discriminazione tra i destinatari del provvedimento di rimpatrio e i destinatari degli altri provvedimenti amministrativi, non rilevando che il destinatario del "foglio di via obbligatorio" trattandosi di provvedimento inerente alla prevenzione della criminalita', non abbia diritto, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Regolamento dettato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, all'accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. 24 e segg. della legge n. 241 del 1990. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). red.: G. Leo
L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei "soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari", rende 'a fortiori' riferibile la norma ai diretti destinatari del provvedimento, quale che sia l'autorita' amministrativa da cui esso promana, e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato. In base a tale principio, peraltro recepito dalla giurisprudenza che ha assegnato all'atto di avvio del procedimento un ruolo condizionante la validita' dell'esito stesso della procedura e riferibile, di regola, a tutti i tipi procedimentali, e' quindi da escludere che alla necessita' di notiziazione di questo momento, davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, possa ritenersi sottratto il destinatario di un provvedimento - come quello di rimpatrio previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) - tra l'altro direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione. Va pertanto respinta la censura, avanzata in proposito in base al contrario assunto, di ingiustificata discriminazione tra i destinatari del provvedimento di rimpatrio e i destinatari degli altri provvedimenti amministrativi, non rilevando che il destinatario del "foglio di via obbligatorio" trattandosi di provvedimento inerente alla prevenzione della criminalita', non abbia diritto, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Regolamento dettato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, all'accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. 24 e segg. della legge n. 241 del 1990. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 07/08/1990
n. 241
art. 7