Sentenza 211/1995 (ECLI:IT:COST:1995:211)
Massima numero 21486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 211/95. PROCESSO PENALE - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - REMISSIONE DELLA STESSA - CONSEGUENTE CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE PROCESSUALI, ANCHE IN ASSENZA DI QUALSIASI COLPA AD ESSO ADDEBITABILE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO UGUALE TRATTAMENTO PER IL QUERELANTE AVVENTATO O TEMERARIO E PER IL QUERELANTE INCOLPEVOLE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA', ALLA LUCE DELLA 'RATIO' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, IN TEMA DI CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE NEL CASO DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO, INVOCATA A SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 211/95. PROCESSO PENALE - REATO PERSEGUIBILE A QUERELA - REMISSIONE DELLA STESSA - CONSEGUENTE CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE PROCESSUALI, ANCHE IN ASSENZA DI QUALSIASI COLPA AD ESSO ADDEBITABILE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO UGUALE TRATTAMENTO PER IL QUERELANTE AVVENTATO O TEMERARIO E PER IL QUERELANTE INCOLPEVOLE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA', ALLA LUCE DELLA 'RATIO' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, IN TEMA DI CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE NEL CASO DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO, INVOCATA A SOSTEGNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, in tema di responsabilita' del querelante per le spese del procedimento, nel caso di proscioglimento dell'imputato, deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilita' obiettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela, non e' applicabile alla condanna del querelante alle spese nel caso di remissione di querela. In questa ipotesi, infatti, cessando l'azione penale per un atto di volonta' del querelante, e' del tutto logico che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' dato occasione alla spesa per il suo svolgimento. Peraltro, la circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor piu' chiaramente la sostanziale liberta' del processo deliberativo dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, rendendo nel contempo paritaria la posizione del querelante e quella del querelato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disposizione dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. per cui, in seguito a remissione della querela, il querelante e' tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali). - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano, nel caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alle spese del procedimento prescindendo dalla sussistenza di estremi di colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a tale soggetto, v. S. nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993. V. al riguardo anche O. n. 93/1994. Per la mancata previsione della condanna del querelante nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato v., nel senso della non fondatezza della relativa questione, S. n. 134/1993. red.: G. Conti
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, in tema di responsabilita' del querelante per le spese del procedimento, nel caso di proscioglimento dell'imputato, deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilita' obiettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela, non e' applicabile alla condanna del querelante alle spese nel caso di remissione di querela. In questa ipotesi, infatti, cessando l'azione penale per un atto di volonta' del querelante, e' del tutto logico che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' dato occasione alla spesa per il suo svolgimento. Peraltro, la circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor piu' chiaramente la sostanziale liberta' del processo deliberativo dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, rendendo nel contempo paritaria la posizione del querelante e quella del querelato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disposizione dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. per cui, in seguito a remissione della querela, il querelante e' tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali). - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano, nel caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alle spese del procedimento prescindendo dalla sussistenza di estremi di colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a tale soggetto, v. S. nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993. V. al riguardo anche O. n. 93/1994. Per la mancata previsione della condanna del querelante nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato v., nel senso della non fondatezza della relativa questione, S. n. 134/1993. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte