Ordinanza 212/1995 (ECLI:IT:COST:1995:212)
Massima numero 21487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 212/95. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - IMPROPONIBILITA', IN CASO DI MORTE DEGLI STESSI (SECONDO LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI), NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE DI TRASMISSIBILITA' 'MORTIS CAUSA' DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. NONCHE' SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IL TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEGLI EREDI DI AMMINISTRATORI PUBBLICI RISPETTO A QUELLI DI AMMINISTRATORI PRIVATI - RITENUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DELL'ERARIO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO LE PROPRIE PRETESE RISARCITORIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, in mancanza di una puntuale individuazione, da parte del giudice 'a quo', della disposizione da applicare alla fattispecie sottoposta al suo esame, e' impossibile controllarne la rilevanza. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte