Ordinanza 215/1995 (ECLI:IT:COST:1995:215)
Massima numero 21490
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 215/95. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, IN SEDE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, CON CUI SI INTIMA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI CONFERIRE AL MAGISTRATO IL CUI RICORSO E' STATO ACCOLTO (DOTT. M. COZZI), NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA, L'UFFICIO DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI NAPOLI, E SI NOMINA, IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE, IL VICE PRESIDENTE DEL C.S.M. QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI PROPOSTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI STATO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI DIECI).

Testo
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello stato sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Consiglio di Stato - Sez. IV, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, resa in sede di giudizio di ottemperanza, con la quale, accolto il ricorso del dott. M. Cozzi, si e' intimato al C.S.M. di conferire al medesimo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli, nominando in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario 'ad acta', va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (impregiudicata ogni decisione nella successiva fase a contraddittorio pieno) in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, in quanto, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi fra i quali si assume insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.), mentre, sotto il profilo oggettivo, e' lamentata in concreto la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37