Ordinanza 216/1995 (ECLI:IT:COST:1995:216)
Massima numero 21491
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 31/05/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 216/95. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO, MA NON NEI CONFRONTI DEI SUDDETTI MINISTRI BENSI' NEI CONFRONTI DEL GOVERNO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI DIECI).
ORD. 216/95. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO, MA NON NEI CONFRONTI DEI SUDDETTI MINISTRI BENSI' NEI CONFRONTI DEL GOVERNO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI DIECI).
Testo
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in relazione al Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione, approvato con decreto 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (impregiudicata ogni decisione nella successiva fase a contraddittorio pieno) ma non nei confronti dei suddetti Ministri bensi' nei confronti del Governo. Riguardo ai requisisti soggettivi prescritti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, infatti, mentre va senz'altro riconosciuta - secondo la giurisprudenza della Corte in materia - la legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, in quanto organo al quale, nel complesso del potere giudiziario, e' attribuita, ai sensi dell'art. 112 Cost., la titolarita' diretta ed esclusiva delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, deve escludersi che la legittimazione passiva spetti al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia, dovendo ribadirsi che le attribuzioni dei ministri non assumono uno specifico rilievo costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali se non nelle ipotesi - non ricorrenti nella specie - delle competenze conferite al Ministro di grazia e giustizia in base agli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost.. La legittimazione a resistere spetta invece al Governo della Repubblica, abilitato a prendere parte ai conflitti tra i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo - al quale l'atto impugnato, nel caso, e' certo imputabile - statuita nel primo comma dell'art. 95 Cost.. A loro volta i requisiti oggettivi di ammissibilita' senza alcun dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al pubblico ministero - individuata negli artt. 13, 101, 104, 108 e 112 Cost. - ad opera di un atto del potere esecutivo. - Riguardo alla legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, v. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. Riguardo alle competenze del Ministro di grazia e giustizia ex artt. 107 e 110 Cost., v. inoltre S. nn. 383/1993, 379/1992 e 150/1981. red.: S. Pomodoro
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in relazione al Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione, approvato con decreto 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (impregiudicata ogni decisione nella successiva fase a contraddittorio pieno) ma non nei confronti dei suddetti Ministri bensi' nei confronti del Governo. Riguardo ai requisisti soggettivi prescritti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, infatti, mentre va senz'altro riconosciuta - secondo la giurisprudenza della Corte in materia - la legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, in quanto organo al quale, nel complesso del potere giudiziario, e' attribuita, ai sensi dell'art. 112 Cost., la titolarita' diretta ed esclusiva delle attivita' di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, deve escludersi che la legittimazione passiva spetti al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia, dovendo ribadirsi che le attribuzioni dei ministri non assumono uno specifico rilievo costituzionale nei rapporti con gli organi giurisdizionali se non nelle ipotesi - non ricorrenti nella specie - delle competenze conferite al Ministro di grazia e giustizia in base agli artt. 107, secondo comma, e 110 Cost.. La legittimazione a resistere spetta invece al Governo della Repubblica, abilitato a prendere parte ai conflitti tra i poteri dello Stato in base alla configurazione dell'organo - al quale l'atto impugnato, nel caso, e' certo imputabile - statuita nel primo comma dell'art. 95 Cost.. A loro volta i requisiti oggettivi di ammissibilita' senza alcun dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al pubblico ministero - individuata negli artt. 13, 101, 104, 108 e 112 Cost. - ad opera di un atto del potere esecutivo. - Riguardo alla legittimazione del pubblico ministero a sollevare conflitti di attribuzione, v. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. Riguardo alle competenze del Ministro di grazia e giustizia ex artt. 107 e 110 Cost., v. inoltre S. nn. 383/1993, 379/1992 e 150/1981. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 107
co. 2
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 110
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37