Sentenza 217/1995 (ECLI:IT:COST:1995:217)
Massima numero 21492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  29/05/1995;  Decisione del  29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 217/95. REGIONE BASILICATA - SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA, PREVENTIVA, PROTESICA ED ORTOPEDICA A FAVORE DEGLI INVALIDI PER CAUSA DI GUERRA ED ASSIMILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI PER FATTI DI GUERRA - ONERI DERIVANTI DALLE RELATIVE PRESTAZIONI - IMPOSIZIONE A CARICO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge della regione Basilicata, riappr. il 17 gennaio 1995, la quale, richiamando il terzo comma dell'art. 57, l. n. 833 del 1978, pone a carico del Fondo sanitario nazionale le prestazioni assistenziali e sanitarie in favore degli invalidi per causa di guerra e assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra, viola l'art. 117 Cost. per contrasto con i principi fissati dalla legislazione statale in materia. Viene infatti eluso il divieto, stabilito dall'art. 5, settimo comma, l. n. 407 del 1990, di porre a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato, e al riguardo non puo' sostenersi che quelle attribuite dalla legge regionale siano escluse dal divieto in base al richiamato art. 57, l. n. 833 del 1978, poiche' tale norma, nel far salve le specifiche categorie protette, tra le quali gli invalidi per causa di guerra ed assimilati, ha fatto esplicito ed esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie, e non alle altre provvidenze economiche o accessorie, comprese nel diverso ambito dell'assistenza sociale. Del resto, pur ritenendo ricomprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria le prestazioni in questione, e' ravvisabile comunque il contrasto con il principio di autofinanziamento regionale degli oneri derivanti da erogazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, stabiliti dal piano sanitario nazionale (art. 13, d.lgs. n. 502 del 1992). La predetta legge della regione Basilicata e' pertanto costituzionalmente illegittima, dovendosi tuttavia ritenere salvaguardate le prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a livello nazionale, previste a favore degli invalidi per causa di guerra e assimilati. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1990  n. 407  art. 5    co. 7  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 13