Sentenza 218/1995 (ECLI:IT:COST:1995:218)
Massima numero 21493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 218/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - FACOLTA' DI OPZIONE TRA IL TRATTAMENTO DI INVALIDITA' (PENSIONE O ASSEGNO) E L'INDENNITA' DI MOBILITA', IN CASO DI INFERIORITA' DEL PRIMO RISPETTO ALLA SECONDA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
SENT. 218/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - FACOLTA' DI OPZIONE TRA IL TRATTAMENTO DI INVALIDITA' (PENSIONE O ASSEGNO) E L'INDENNITA' DI MOBILITA', IN CASO DI INFERIORITA' DEL PRIMO RISPETTO ALLA SECONDA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
Testo
Nella questione di costituzionalita' sollevata nei confronti dell'art. 6, settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, correttamente il giudice 'a quo' ha ritenuto che anche l'assegno di invalidita' rientri tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O., per i quali e' stabilito dalla norma il regime di incompatibilita' con l'indennita' di mobilita'. Che detto assegno sia compreso in tale regime si evince, infatti, dalla successiva legislazione sull'opzione, di cui ai dd.ll. nn. 40 e 185 del 1994 e all'art. 2, quinto comma, d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, e 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). red.: A.M. Marini
Nella questione di costituzionalita' sollevata nei confronti dell'art. 6, settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, correttamente il giudice 'a quo' ha ritenuto che anche l'assegno di invalidita' rientri tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O., per i quali e' stabilito dalla norma il regime di incompatibilita' con l'indennita' di mobilita'. Che detto assegno sia compreso in tale regime si evince, infatti, dalla successiva legislazione sull'opzione, di cui ai dd.ll. nn. 40 e 185 del 1994 e all'art. 2, quinto comma, d.l. n. 299 del 1994, conv. in l. n. 451 del 1994. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, e 1, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte