Sentenza 218/1995 (ECLI:IT:COST:1995:218)
Massima numero 21494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
29/05/1995; Decisione del
29/05/1995
Deposito del 01/06/1995; Pubblicazione in G. U. 07/06/1995
Titolo
SENT. 218/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - FACOLTA' DI OPZIONE TRA IL TRATTAMENTO DI INVALIDITA' (PENSIONE O ASSEGNO) E L'INDENNITA' DI MOBILITA', IN CASO DI INFERIORITA' DEL PRIMO RISPETTO ALLA SECONDA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
SENT. 218/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MOBILITA' - INCOMPATIBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI A CARICO DELL'A.G.O. (TRA I QUALI E' RICOMPRESO L'ASSEGNO DI INVALIDITA') - FACOLTA' DI OPZIONE TRA IL TRATTAMENTO DI INVALIDITA' (PENSIONE O ASSEGNO) E L'INDENNITA' DI MOBILITA', IN CASO DI INFERIORITA' DEL PRIMO RISPETTO ALLA SECONDA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
Testo
Il divieto di cumulo tra indennita' di mobilita' e trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O. stabilito dall'art. 6,settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, incide sul rapporto in atto e non gia' sul pregresso suo atto costitutivo. Pertanto, il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di costituzionalita' nei confronti di tale norma, ha ritenuto la stessa non implausibilmente applicabile 'ratione temporis' - ancorche' soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - all'ipotesi in cui il lavoratore licenziato era stato collocato in mobilita' prima che fosse introdotto il divieto in questione. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, e 1, stessa l. n. 326 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, Cost.). red.: A.M. Marini
Il divieto di cumulo tra indennita' di mobilita' e trattamenti pensionistici diretti a carico dell'A.G.O. stabilito dall'art. 6,settimo comma, d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, incide sul rapporto in atto e non gia' sul pregresso suo atto costitutivo. Pertanto, il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di costituzionalita' nei confronti di tale norma, ha ritenuto la stessa non implausibilmente applicabile 'ratione temporis' - ancorche' soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - all'ipotesi in cui il lavoratore licenziato era stato collocato in mobilita' prima che fosse introdotto il divieto in questione. (Sulla base di tale argomentazione e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' avanzata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, settimo comma, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, e 1, stessa l. n. 326 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, Cost.). red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte